Art. 16 Rimborsi e reclami 1. Qualora le matrici rivelino incompletezza di dati, o le giocate siano state accettate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, ovvero i dati non siano pervenuti ai centri di elaborazione dei concessionari, questi, salva la responsabilita' dei ricevitori, ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 16. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso totale delle somme giocate, da richiedere, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della decisione. 2. Il rimborso viene effettuato dal raccoglitore presso cui e' avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco. 3. Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa da parte del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino, salva la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria, puo' proporre reclamo in carta semplice, spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario entro trenta giorni decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale. 4. Sul reclamo il concessionario interessato decide entro il termine di quindici giorni, comunicandone l'esito con raccomandata al reclamante.