Art. 16
                         Rimborsi e reclami

  1.  Qualora le matrici rivelino incompletezza di dati, o le giocate
siano  state  accettate  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  14,  ovvero  i  dati  non  siano pervenuti ai centri di
elaborazione  dei concessionari, questi, salva la responsabilita' dei
ricevitori,  ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con decisione
da  pubblicarsi  nel  Bollettino ufficiale di cui all'articolo 16. Il
giocatore,  in  tal  caso,  ha diritto al rimborso totale delle somme
giocate,  da  richiedere,  a  pena di decadenza entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione della decisione.
  2.  Il  rimborso  viene  effettuato  dal raccoglitore presso cui e'
avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco.
  3.  Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa da parte
del  concessionario,  il giocatore in possesso di scontrino, salva la
facolta'  di  adire l'autorita' giudiziaria, puo' proporre reclamo in
carta  semplice, spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al
concessionario   entro   trenta   giorni  decorrenti  dalla  data  di
affissione del Bollettino ufficiale.
  4.  Sul  reclamo  il  concessionario  interessato  decide  entro il
termine di quindici giorni, comunicandone l'esito con raccomandata al
reclamante.