Art. 17
                      Bollettino delle vincite

  1. La F.I.A., per ogni corsa di Gran Premio, riceve da ciascuno dei
concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati
relativi  al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro
competenza,  nonche'  sulla  base  del notiziario riportante l'ordine
d'arrivo    il   numero   delle   colonne   che   hanno   realizzato,
rispettivamente,  i  tre  punteggi  piu'  alti  tra  tutte le giocate
raccolte.  Sulla  base  dei  dati ricevuti la F.I.A., entro la stessa
giornata feriale successiva alla gara, redige il Bollettino ufficiale
dei  punteggi  vincenti  e  dei relativi premi e lo trasmette ad ogni
concessionario nonche' all'Amministrazione finanziaria.
  2.  Ogni  concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1,
sotto  la  propria  responsabilita',  provvede  alla  convalida delle
vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige
il  Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento
delle   vincite   secondo   le  rispettive  modalita'  organizzative,
trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione
finanziaria  concedente,  per  l'esercizio  dei poteri di controllo e
vigilanza.
  3.  Il  Bollettino  ufficiale  di cui al comma 2 contiene tutti gli
elementi  atti  ad individuare agevolmente le vincite con il relativo
ammontare,   il  numero  delle  giocate  vincenti  per  ogni  singola
categoria  e  e'  affisso  al pubblico, presso ogni punto di raccolta
delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.