Art. 17 Bollettino delle vincite 1. La F.I.A., per ogni corsa di Gran Premio, riceve da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonche' sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo il numero delle colonne che hanno realizzato, rispettivamente, i tre punteggi piu' alti tra tutte le giocate raccolte. Sulla base dei dati ricevuti la F.I.A., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redige il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmette ad ogni concessionario nonche' all'Amministrazione finanziaria. 2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilita', provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalita' organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione finanziaria concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza. 3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria e e' affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.