Art. 18 Pagamento delle vincite 1. Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi. 2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a L. 4.500.000 (pari a euro 2.324,06) avviene direttamente presso il punto di gioco dove e' stata effettuata la giocata. 3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a L. 4.500.000 (pari a euro 2.324,06) e' eseguito dal concessionario, o da suoi delegati. 4. Se uno o piu' concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. accredita la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato e' detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre all'Amministrazione finanziaria.