Art. 18
                       Pagamento delle vincite

  1.  Gli  scontrini  di gioco relativi alle vincite sono presentati,
per  la  riscossione  del  premio,  entro  il termine di decadenza di
sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi
vincenti e dei relativi premi.
  2.  Il  pagamento  delle  vincite  di  importo  non  superiore a L.
4.500.000 (pari a euro 2.324,06) avviene direttamente presso il punto
di gioco dove e' stata effettuata la giocata.
  3.  Il  pagamento delle vincite di importo superiore a L. 4.500.000
(pari  a  euro  2.324,06)  e'  eseguito dal concessionario, o da suoi
delegati.
  4.  Se  uno  o  piu' concessionari registrano un saldo negativo tra
l'importo  della  raccolta  e  l'importo  delle  vincite,  la  F.I.A.
accredita  la  somma  necessaria  a  consentire  il  pagamento  delle
vincite. L'importo accreditato e' detratto dalle somme che l'erogante
deve  versare  alla  sezione  di tesoreria provinciale dello Stato di
Roma  e  forma  oggetto  di  dettagliata  documentazione contabile da
produrre all'Amministrazione finanziaria.