Art. 19 Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari 1. Entro il terzo giorno successivo al Gran Premio i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente: a) l'incasso della raccolta; b) il compenso di spettanza del raccoglitore; c) l'importo delle vincite pagate; d) l'importo delle vincite ancora da pagare; e) l'importo netto a debito da versare al concessionario. 2. Entro il decimo giorno successivo al Gran Premio, i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente: a) l'importo, di cui alla lettera d) del comma 1, trattenuto per il pagamento delle vincite; b) l'importo delle vincite pagate successivamente all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1; c) l'importo netto a debito da versare al concessionario.