Art. 19
      Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari

  1.  Entro il terzo giorno successivo al Gran Premio i concessionari
trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema
automatizzato, l'estratto conto contenente:
    a) l'incasso della raccolta;
    b) il compenso di spettanza del raccoglitore;
    c) l'importo delle vincite pagate;
    d) l'importo delle vincite ancora da pagare;
    e) l'importo netto a debito da versare al concessionario.
  2.   Entro   il   decimo   giorno  successivo  al  Gran  Premio,  i
concessionari  trasmettono  ai  rispettivi  raccoglitori del gioco, a
mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:
    a)  l'importo, di cui alla lettera d) del comma 1, trattenuto per
il pagamento delle vincite;
    b)  l'importo  delle vincite pagate successivamente all'emissione
dell'estratto conto di cui al comma 1;
    c) l'importo netto a debito da versare al concessionario.