Art. 2
                       Concessionari abilitati

  1.   L'accettazione  delle  scommesse  di  cui  all'articolo  1  e'
consentita  ai concessionari per l'accettazione, in locali allo scopo
dedicati,  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota fissa previste
dal  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
dal  decreto  del  Ministro  delle  finanze 2 giugno 1998, n. 174. Il
Ministero delle finanze puo' attribuire, nel rispetto della normativa
comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241,  ulteriori  concessioni  a soggetti diversi da quelli menzionati
nel   periodo   precedente,  previo  avviso  pubblico  contenente  le
modalita'  di  presentazione  delle  domande,  da inviarsi anche alla
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
  2.  L'elenco  delle discipline sportive riguardanti le scommesse di
cui  all'articolo  1  e'  emanato, previa, ove occorra, direttiva del
Ministro,  con  decreto  dirigenziale  con  riferimento  esclusivo ad
avvenimenti  di  primario  rilievo nazionale e internazionale. Con lo
stesso  decreto  dirigenziale  sono  indicate  le  discipline  e  gli
avvenimenti  per  i  quali  e'  consentita  solamente  la scommessa a
totalizzatore.