Art. 2 Concessionari abilitati 1. L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 e' consentita ai concessionari per l'accettazione, in locali allo scopo dedicati, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. Il Ministero delle finanze puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalita' di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 2. L'elenco delle discipline sportive riguardanti le scommesse di cui all'articolo 1 e' emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale. Con lo stesso decreto dirigenziale sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali e' consentita solamente la scommessa a totalizzatore.