Art. 20
            Versamenti dei raccoglitori ai concessionari

  1.  I  raccoglitori  versano  ai  concessionari,  entro  il  giorno
successivo  all'estratto  conto, il saldo a proprio debito, di cui al
comma  1, lettera e), dell'articolo 19, secondo le modalita' previste
dagli accordi stipulati con i concessionari.
  2.  I  raccoglitori  versano  ai  concessionari,  entro  il  giorno
successivo  all'emissione  dell'estratto  conto  di  cui  al  comma 2
dell'articolo  9,  il  saldo  a  proprio debito, secondo le modalita'
previste dagli accordi stipulati con i concessionari.
  3.  I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi
dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'articolo 19.
  4.  I  concessionari,  entro  il  mese  di  marzo  di ciascun anno,
trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito
con  la  raccolta  di  tutte  le  scommesse  di  competenza contabile
dell'anno precedente.