Art. 20 Versamenti dei raccoglitori ai concessionari 1. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 19, secondo le modalita' previste dagli accordi stipulati con i concessionari. 2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 9, il saldo a proprio debito, secondo le modalita' previste dagli accordi stipulati con i concessionari. 3. I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'articolo 19. 4. I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.