Art. 21
                          Oneri e compensi

  1.  I  concessionari,  entro l'ottavo giorno seguente, la settimana
successiva  a  quella del primo versamento da parte dei raccoglitori,
versano  alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le
somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per:
    a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate;
    b) il compenso per il concessionario medesimo;
    c)  l'importo  eventualmente accreditato ad altro concessionario,
nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 18.
  2.  Se  i  versamenti  di  cui al comma 1 sono omessi in tutto o in
parte,  od  effettuati in ritardo, si applicano le penalita' previste
dall'atto di concessione.
  3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo
11, comma 6, del presente regolamento, da intendersi come comprensivi
di   ogni   diritto   a   qualsiasi   titolo   dovuto   da  destinare
all'organizzatore  ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13
maggio  1999,  n.  133,  non  possono superare la misura dell'8,5 per
cento  dell'incasso  lordo  annuo derivante dalla scommessa e possono
anche  essere  corrisposti  detraendoli  per  ogni Gran Premio, dalle
somme dovute ai sensi del comma 1.