Art. 21 Oneri e compensi 1. I concessionari, entro l'ottavo giorno seguente, la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, versano alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per: a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate; b) il compenso per il concessionario medesimo; c) l'importo eventualmente accreditato ad altro concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 18. 2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le penalita' previste dall'atto di concessione. 3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 11, comma 6, del presente regolamento, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni Gran Premio, dalle somme dovute ai sensi del comma 1.