Art. 22 Canone di concessione 1. Il canone di concessione, di cui all'articolo 21, e' calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo: a) 1 scaglione 3,00% sino a 500 miliardi di raccolta annua; b) 2 scaglione 2,00% oltre 500 miliardi di raccolta annua.