Art. 22
                        Canone di concessione

  1.  Il  canone di concessione, di cui all'articolo 21, e' calcolato
per   ogni  concessionario  secondo  percentuali  decrescenti  per  i
seguenti scaglioni di incasso lordo:
    a) 1 scaglione 3,00% sino a 500 miliardi di raccolta annua;
    b) 2 scaglione 2,00% oltre 500 miliardi di raccolta annua.