Art. 23. Versamento del prelievo e dell'imposta 1. Il prelievo relativo alla scommessa e' pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo II del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. 2. La F.I.A. provvede al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.