Art. 23.
               Versamento del prelievo e dell'imposta
  1.  Il prelievo relativo alla scommessa e' pari alla differenza fra
l'intero  ammontare  delle  somme  giocate  e  le  quote destinate al
montepremi  e  agli  altri  oneri  stabiliti nel capo II del presente
regolamento.  Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
  2.  La  F.I.A.  provvede  al  versamento dell'imposta unica e delle
somme  trattenute  a  titolo  di  prelievo  entro  il  decimo  giorno
successivo  a  quello  nel  quale  le  gare  sportive  oggetto  delle
scommesse hanno avuto luogo.