Art. 24
                      Obbligo dei concessionari
            di rendiconto all'Amministrazione finanziaria

  1.  I  concessionari  rendono  il  conto della gestione finanziaria
relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite
mediante   la   produzione   di  appositi  elaborati  contabili  che,
unitamente  alla  relativa  quietanza  di versamento ed alla connessa
documentazione,      devono     essere     inviati     periodicamente
all'Amministrazione  finanziaria  indicando gli elementi e secondo le
modalita' che verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale.