Art. 24 Obbligo dei concessionari di rendiconto all'Amministrazione finanziaria 1. I concessionari rendono il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite mediante la produzione di appositi elaborati contabili che, unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione, devono essere inviati periodicamente all'Amministrazione finanziaria indicando gli elementi e secondo le modalita' che verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale.