Art. 3.
                      Esercizio delle scommesse
  1.  Per  l'esercizio  delle  scommesse  di  cui  all'articolo  1, i
concessionari  abilitati  applicano  le  disposizioni del regolamento
approvato  con  decreto  del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174  e,  in  particolare,  in  quanto compatibili, quelle di cui agli
articoli  4,  5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.