Art. 3. Esercizio delle scommesse 1. Per l'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, i concessionari abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 e, in particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.