Art. 4
                     Revoca delle autorizzazioni

  1. Il Ministero delle finanze revoca l'autorizzazione all'esercizio
delle  scommesse  di cui all'articolo 1 nei casi in cui concessionari
abilitati  abbiano  compiuto violazioni passibili di provvedimenti di
decadenza  e  revoca  delle  concessioni ai sensi dell'articolo 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 aprile 1998, n. 169, e
dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1999,
n.  174,  nonche'  nei  casi  in cui essi commettano gravi violazioni
delle  disposizioni  contenute negli articoli del capo I del presente
regolamento.