Art. 4 Revoca delle autorizzazioni 1. Il Ministero delle finanze revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1 nei casi in cui concessionari abilitati abbiano compiuto violazioni passibili di provvedimenti di decadenza e revoca delle concessioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1999, n. 174, nonche' nei casi in cui essi commettano gravi violazioni delle disposizioni contenute negli articoli del capo I del presente regolamento.