Art. 5 Programma di accettazione delle scommesse 1. Sulla base dell'elenco delle discipline riguardanti le scommesse di cui all'articolo 2 il concessionario autorizzato redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del gioco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. I concessionari autorizzati pubblicano settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le notizie utili per l'effettuazione delle scommesse. 2. Tutta l'attivita' sportiva e' riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale. 3. L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi oggetto di scommesse e' responsabilita' dei concessionari abilitati all'accettazione delle stesse sulla base di referti arbitrali.