Art. 5
              Programma di accettazione delle scommesse

  1. Sulla base dell'elenco delle discipline riguardanti le scommesse
di  cui all'articolo 2 il concessionario autorizzato redige ed espone
al  pubblico,  nei  luoghi  di  raccolta  del  gioco, il programma di
accettazione  contenente  le  singole  condizioni  delle scommesse. I
concessionari  autorizzati  pubblicano  settimanalmente su almeno tre
quotidiani  sportivi  a  diffusione  nazionale  le  notizie utili per
l'effettuazione delle scommesse.
  2.  Tutta  l'attivita' sportiva e' riferita all'orario ufficiale in
vigore  su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati
i  sistemi  automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e
per  le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di
emissione  delle  ricevute  delle  scommesse  e  dei  documenti  sono
stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.
  3.  L'acclaramento  dei risultati riguardanti gli eventi oggetto di
scommesse    e'    responsabilita'    dei   concessionari   abilitati
all'accettazione delle stesse sulla base di referti arbitrali.