Art. 7
                        Attribuzione di aggi

  1.  Ai concessionari abilitati viene corrisposto per l'accettazione
delle  scommesse di cui all'articolo 1 lo stesso aggio previsto dalle
convenzioni  di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro
delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
  2. L'aggio ai concessionari abilitati variera' al variare di quello
previsto  nelle  convenzioni indicate al comma 1, salvo il diritto di
recesso da parte dei concessionari.