Art. 7 Attribuzione di aggi 1. Ai concessionari abilitati viene corrisposto per l'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 lo stesso aggio previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. 2. L'aggio ai concessionari abilitati variera' al variare di quello previsto nelle convenzioni indicate al comma 1, salvo il diritto di recesso da parte dei concessionari.