Art. 8. Accettazione delle scommesse 1. I concessionari abilitati presentano, anche in via telematica, per l'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1, la dichiarazione di inizio di attivita', redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale, recante l'indicazione dell'ufficio cui indirizzare la dichiarazione.