Art. 8.
                    Accettazione delle scommesse
  1.  I  concessionari abilitati presentano, anche in via telematica,
per   l'accettazione  delle  scommesse  di  cui  all'articolo  1,  la
dichiarazione di inizio di attivita', redatta su stampato conforme al
modello  approvato  con  decreto  dirigenziale, recante l'indicazione
dell'ufficio cui indirizzare la dichiarazione.