Art. 10.
                  Chiusura delle operazioni di voto
  1. Nel giorno stabilito come ultimo, ovvero nell'unico giorno utile
per votare, decorso il tempo  fissato per le votazioni, il presidente
del  seggio, dopo  aver ammesso  a votare  gli elettori  presenti nel
seggio  allo  scadere  delle  otto   ore,  determina,  in  base  alle
risultanze dell'elenco degli elettori, l'esatto numero dei votanti ed
accerta la validita' dell'assemblea secondo il disposto dell'articolo
17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
  2. Quando l'assemblea in prima  convocazione non risulti valida, il
presidente del seggio non da'  inizio alle operazioni di scrutinio e,
disposta la  custodia, in plichi  separati e sigillati,  delle schede
utilizzate e di quelle non  utilizzate, convoca l'assemblea alla data
precedentemente fissata.
  3.  Nel caso  in  cui  l'assemblea non  risulti  valida neppure  in
seconda  convocazione,  il presidente  del  seggio  ne da'  immediata
comunicazione  al  presidente  dell'ordine  il  quale,  informato  il
Ministro  di grazia  e giustizia,  procede alla  determinazione delle
date per le nuove elezioni: queste dovranno avere luogo a non meno di
un  mese  e  a non  piu'  di  tre  mesi  di distanza  dalle  elezioni
precedenti.
 
           Nota all'art. 10:
            -  Per il testo dell'art. 17 della legge 18 gennaio 1994,
          n. 59, vd.  supra in nota all'art. 4.