Art. 10. Chiusura delle operazioni di voto 1. Nel giorno stabilito come ultimo, ovvero nell'unico giorno utile per votare, decorso il tempo fissato per le votazioni, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti nel seggio allo scadere delle otto ore, determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validita' dell'assemblea secondo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59. 2. Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non da' inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia, in plichi separati e sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata. 3. Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne da' immediata comunicazione al presidente dell'ordine il quale, informato il Ministro di grazia e giustizia, procede alla determinazione delle date per le nuove elezioni: queste dovranno avere luogo a non meno di un mese e a non piu' di tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 17 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 4.