Art. 11. Operazioni di scrutinio 1. Accertata la validita' dell'assemblea e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori da' immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti e proclama gli eletti. 2. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la precedenza i candidati non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 1, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59. 3. Il presidente del seggio comunica il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione, entro tre giorni, al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine regionale). - 1. Il consiglio dell'ordine regionale, di seguito denominato "consiglio dell'ordine" e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette membri se superano i cento ma non i cinquecento, di nove membri se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici membri se superano i millecinquecento. 2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. La maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'art. 3, comma 2. 4. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".