Art. 11.
                       Operazioni di scrutinio
  1.  Accertata la  validita' dell'assemblea  e dichiarata  chiusa la
votazione, il presidente del seggio,  assistito da due scrutatori da'
immediatamente inizio  alle operazioni di scrutinio,  che si svolgono
pubblicamente  e  senza  interruzione. Completato  lo  spoglio  delle
schede, il  presidente forma la  graduatoria dei candidati  che hanno
riportato voti e proclama gli eletti.
  2.  Qualunque  sia  il  numero   dei  voti  conseguiti  da  ciascun
candidato, hanno la  precedenza i candidati non  aventi annotazioni a
margine  ai  sensi  dell'articolo  1, fino  al  raggiungimento  della
maggioranza  prevista  dall'articolo  10,  comma 3,  della  legge  18
gennaio 1994, n. 59.
  3. Il presidente del seggio  comunica il risultato delle elezioni e
l'avvenuta proclamazione, entro  tre giorni, al Ministro  di grazia e
giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
 
           Nota all'art. 11:
            -  Si  trascrive    il testo dell'art. 10 della legge  18
          gennaio 1994,  n.  59  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art.   10     (Composizione  del  consiglio  dell'ordine
          regionale). - 1.  Il consiglio dell'ordine regionale,    di
          seguito  denominato  "consiglio dell'ordine"   e'  composto
          di  cinque membri   se   gli   iscritti   non superano    i
          cento,    di sette  membri  se superano  i cento  ma non  i
          cinquecento,  di nove  membri  se  superano i   cinquecento
          ma  non  i millecinquecento, di quindici membri se superano
          i millecinquecento.
            2.  I   componenti   del   consiglio   dell'ordine   sono
          eletti  dagli iscritti  all'albo riuniti  in  assemblea tra
          gli  iscritti  all'albo medesimo, durano in carica tre anni
          e sono rieleggibili.
            3.   La  maggioranza    dei  componenti    del  consiglio
          dell'ordine  deve essere  costituita  da iscritti  all'albo
          non  aventi annotazioni  a margine ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 2.
            4.    Il    consiglio   dell'ordine  uscente  rimane   in
          carica  fino all'insediamento del nuovo consiglio".