Art. 12.
                  Riunione del consiglio dell'Ordine
                    per la elezione delle cariche
  1.  Il presidente  del consiglio  uscente o,  nell'ipotesi prevista
dall'articolo 15 della  legge 18 gennaio 1994, n.  59, il commissario
straordinario,  entro otto  giorni  dalla  proclamazione, convoca  il
nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.
  2. La riunione del consiglio  e' presieduta dal membro piu' anziano
per  iscrizione all'albo  e, in  caso  di pari  anzianita', dal  piu'
anziano  per eta'.  Le  funzioni di  segretario  sono esercitate  dal
membro piu' giovane  per anzianita' di iscrizione, e in  caso di pari
anzianita', dal piu' giovane di eta'.
  3. Alla riunione  si applicano le disposizioni  di cui all'articolo
13, commi 2, 3 e 4.