Art. 12. Riunione del consiglio dell'Ordine per la elezione delle cariche 1. Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 15 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche. 2. La riunione del consiglio e' presieduta dal membro piu' anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano per eta'. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro piu' giovane per anzianita' di iscrizione, e in caso di pari anzianita', dal piu' giovane di eta'. 3. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.