Art. 13.
                  Riunioni del consiglio dell'Ordine
  1.  Il consiglio  e'  convocato dal  presidente  ogni qualvolta  lo
ritenga  opportuno o  quando ne  sia fatta  motivata richiesta  dalla
maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.
  2.  Le  riunioni del  consiglio  sono  valide  se sia  presente  la
maggioranza dei suoi componenti.
  3.  Le  deliberazioni sono  adottate  a  maggioranza dei  voti  dei
presenti;  in   caso  di   parita'  di   voti  prevale,   in  materia
disciplinare,  la decisione  piu' favorevole  all'incolpato; in  ogni
altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
  4. Il verbale  di ogni riunione e' redatto dal  segretario sotto la
direzione del presidente, ed e' sottoscritto da entrambi.