Art. 14. Elezione dei consigli degli ordini di nuova costituzione 1. Il consiglio straordinario di cui all'articolo 18 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e' costituito da tre componenti scelti dal Ministro di grazia e giustizia all'interno di terne proposte dal consiglio dell'Ordine nazionale. 2. Il consiglio straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale, verificata la sussistenza del numero degli iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine, incarica lo stesso consiglio di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine. 3. Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal presidente del consiglio straordinario e da un componente del consiglio da esso designato.
Nota all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 18 (Costituzione di nuovi ordini - Fusioni). - 1. Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine regionale, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. 2. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti all'albo indicato nell'art. 9, comma 1, il Ministro di grazia e giustizia puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale".