Art. 14.
       Elezione dei consigli degli ordini di nuova costituzione
  1. Il consiglio straordinario di cui all'articolo 18 della legge 18
gennaio  1994, n.  59, e'  costituito  da tre  componenti scelti  dal
Ministro  di grazia  e giustizia  all'interno di  terne proposte  dal
consiglio dell'Ordine nazionale.
  2.  Il consiglio  straordinario,  dopo aver  provveduto alla  prima
formazione  dell'albo,   lo  trasmette  al  Ministero   di  grazia  e
giustizia,  il  quale, verificata  la  sussistenza  del numero  degli
iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine, incarica lo
stesso consiglio  di indire l'assemblea per  l'elezione del consiglio
dell'ordine.
  3. Le funzioni di presidente  e di segretario del seggio elettorale
sono   svolte,   rispettivamente,   dal  presidente   del   consiglio
straordinario e da un componente del consiglio da esso designato.
 
           Nota all'art. 14:
            -  Si  trascrive    il testo dell'art. 18 della legge  18
          gennaio 1994,  n.  59  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art.  18  (Costituzione di nuovi ordini - Fusioni). - 1.
          Il Ministro di grazia e  giustizia,  qualora  il  consiglio
          dell'ordine  nazionale  dei  tecnologi alimentari   esprima
          parere favorevole alla  costituzione di un    nuovo  ordine
          regionale,    nomina  un    consiglio  straordinario    con
          l'incarico    di  provvedere    alla     prima   formazione
          dell'albo   ed      alla  convocazione  dell'assemblea  per
          l'elezione del consiglio.
            2. Quando in un ordine viene a mancare il  numero  minimo
          di  iscritti all'albo  indicato nell'art.  9, comma  1,  il
          Ministro   di grazia   e  giustizia    puo'  disporne    la
          fusione  con    altro    ordine,  sentito    il  parere del
          consiglio dell'ordine nazionale".