Art. 15.
                          Fusioni di ordini
  1. La fusione di due o piu' ordini di regioni viciniori e' disposta
dal  Ministro  di   grazia  e  giustizia  su   parere  del  consiglio
dell'Ordine nazionale,  che ne indica  la sede in  considerazione del
rispettivo numero di iscritti.
  2.  I presidenti  degli  ordini  regionali interessati  trasmettono
entro  trenta  giorni  dal  provvedimento  di  fusione  al  consiglio
dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli
personali degli iscritti, nonche' gli archivi degli ordini medesimi.
  3.  Nei  venti  giorni   successivi  il  presidente  del  consiglio
dell'ordine  designato dal  Ministero di  grazia e  giustizia convoca
l'assemblea per  l'elezione del  nuovo consiglio dell'ordine,  che si
svolgera' con le  modalita' indicate negli articoli 6, 7,  8, 9, 10 e
11.
  4. Entro sei  mesi dalla sua elezione, il  nuovo consiglio provvede
alla pubblicazione del nuovo albo  ed alla sostituzione delle tessere
e dei timbri professionali degli iscritti.