Art. 15. Fusioni di ordini 1. La fusione di due o piu' ordini di regioni viciniori e' disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti. 2. I presidenti degli ordini regionali interessati trasmettono entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonche' gli archivi degli ordini medesimi. 3. Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato dal Ministero di grazia e giustizia convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgera' con le modalita' indicate negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 4. Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.