Art. 17. Attribuzioni del consiglio dell'Ordine nazionale 1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il consiglio dell'Ordine nazionale emana direttive al fine di coordinare e uniformare le attivita' e gli indirizzi degli ordini regionali e, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, fornisce pareri concernenti problematiche di interesse generale dell'ordine professionale.