Art. 17.
           Attribuzioni del consiglio dell'Ordine nazionale
  1. Nell'esercizio  delle sue attribuzioni il  consiglio dell'Ordine
nazionale  emana direttive  al  fine di  coordinare  e uniformare  le
attivita' e gli indirizzi degli  ordini regionali e, su richiesta del
Ministero  di   grazia  e  giustizia,  fornisce   pareri  concernenti
problematiche di interesse generale dell'ordine professionale.