Art. 18.
             Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale
  1. Il consiglio di ogni  ordine regionale comunica alla commissione
prevista all'articolo  23, comma 4,  della legge 18 gennaio  1994, n.
59, le generalita', il domicilio e  i dati di iscrizione all'albo del
candidato o  dei candidati eletti,  nonche' il numero  degli iscritti
dell'ordine.
  2. La  commissione, verificata  l'osservanza delle norme  di legge,
forma la graduatoria dei designati  e proclama eletti i primi undici,
secondo il numero  dei voti riportati da ciascuno in  base ai criteri
previsti dall'articolo 23 della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
  3.  I  risultati  delle  elezioni sono  pubblicati  nel  Bollettino
ufficiale del Ministero di grazia  e giustizia e sono comunicati alla
segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.
 
           Nota all'art. 18:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    23 della legge 18
          gennaio 1994, n.   54  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art.   23   (Designazione  dei    membri  del  consiglio
          dell'Ordine nazionale).  -  1.  Per  la designazione    dei
          membri  del  consiglio dell'ordine nazionale,  il consiglio
          di  ogni    ordine  regionale  elegge  un    candidato ogni
          cinquanta iscritti  o frazione  di cinquanta.  Il candidato
          puo' anche  essere scelto fra gli iscritti  di altri ordini
          regionali della categoria. In caso di parita'  di  voti  e'
          preferito  il  piu'   anziano   per   iscrizione   e,   tra
          coloro  che  abbiano  uguale anzianita' di  iscrizione,  il
          piu' anziano per eta'.
            2.  La  designazione ha luogo non  prima del trentesimo e
          non dopo il quindicesimo  giorno antecedente  la data    di
          scadenza  del consiglio dell'ordine nazionale in carica.
            3.    Si   intendono designati   a  membri  del consiglio
          nazionale  i candidati che   hanno riportato  il    maggior
          numero  di voti.   A ciascun ordine  spetta  un  voto  ogni
          cinquanta  iscritti  o  frazione  di cinquanta. In caso  di
          parita' di voti si applica  la disposizione di cui al comma
          1.
            4.   Ogni    ordine    comunica    il  risultato    della
          votazione    ad    una commissione nominata dal Ministro di
          grazia e giustizia, composta da cinque professionisti  che,
          verificati il   rispetto dei  termini    e  la  regolarita'
          delle     operazioni   elettorali,  accerta   il  risultato
          complessivo   della   votazione   e      ne    ordina    la
          pubblicazione    nel  Bollettino ufficiale del Ministero di
          grazia e giustizia".