Art. 18. Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale 1. Il consiglio di ogni ordine regionale comunica alla commissione prevista all'articolo 23, comma 4, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, le generalita', il domicilio e i dati di iscrizione all'albo del candidato o dei candidati eletti, nonche' il numero degli iscritti dell'ordine. 2. La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati e proclama eletti i primi undici, secondo il numero dei voti riportati da ciascuno in base ai criteri previsti dall'articolo 23 della legge 18 gennaio 1994, n. 59. 3. I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 18 gennaio 1994, n. 54 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 23 (Designazione dei membri del consiglio dell'Ordine nazionale). - 1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. Il candidato puo' anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della categoria. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 2. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio dell'ordine nazionale in carica. 3. Si intendono designati a membri del consiglio nazionale i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. In caso di parita' di voti si applica la disposizione di cui al comma 1. 4. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia".