Art. 2. Pubblici dipendenti iscritti all'albo senza annotazione a margine 1. I professionisti di cui all'articolo 1, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine regionale la relativa dichiarazione originale dell'amministrazione di appartenenza. Tale dichiarazione e' conservata nei rispettivi fascicoli personali. 2. In caso di mancato deposito della dichiarazione il consiglio dell'ordine dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dandone comunicazione all'interessato.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 1.