Art. 2.
                Pubblici dipendenti iscritti all'albo
                     senza annotazione a margine
  1. I  professionisti di cui  all'articolo 1, ai quali,  secondo gli
ordinamenti loro applicabili, sia consentito l'esercizio della libera
professione,  debbono  depositare  presso la  segreteria  dell'ordine
regionale la relativa dichiarazione originale dell'amministrazione di
appartenenza.  Tale   dichiarazione  e'  conservata   nei  rispettivi
fascicoli personali.
  2. In  caso di  mancato deposito  della dichiarazione  il consiglio
dell'ordine  dispone  l'apposizione  a  margine  del  nominativo  del
professionista,  dell'annotazione di  cui  all'articolo  3, comma  2,
della   legge  18   gennaio  1994,   n.  59,   dandone  comunicazione
all'interessato.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Per il testo dell'art. 3 della  legge 18 gennaio 1994,
          n. 59, vd.  supra in nota all'art. 1.