Art. 20.
                         Riunioni e convegni
  1.  Nell'ambito delle  attribuzioni  demandategli  dalla legge,  il
consiglio dell'Ordine  nazionale coordina le iniziative  dei consigli
dell'ordine previste dall'articolo 15  del presente regolamento, puo'
organizzare  riunioni, convegni  e congressi  a livello  nazionale, e
dispone  la  partecipazione  di   propri  rappresentanti  a  riunioni
internazionali interessanti la categoria.