Art. 20. Riunioni e convegni 1. Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste dall'articolo 15 del presente regolamento, puo' organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e dispone la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.