Art. 21. Domanda di iscrizione all'albo 1. La domanda di iscrizione all'albo, redatta in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia di bollo, e' diretta al consiglio dell'ordine ed e' presentata direttamente, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda deve essere diretta al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade la residenza dell'istante ovvero, nel caso di domanda presentata da cittadino europeo non residente in Italia, al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade il suo domicilio professionale. 2. Nella domanda il richiedente dichiara: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza e il domicilio professionale; c) la cittadinanza; d) di godere dei diritti civili; e) il titolo di studio posseduto; f) di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare; g) il proprio stato giuridico professionale, ai sensi dell'articolo 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59; h) di non avere precedenti penali, provvedendo, diversamente, ad indicarli; i) il domicilio, nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti, presso il quale intende ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni. 3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: a) certificazioni, in originale o in copia autentica, concernenti i dati e la ricorrenza dei requisiti indicati nel comma 2, ovvero, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, le relative dichiarazioni sostitutive; b) ricevuta del versamento effettuato presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio dell'ordine; c) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. 4. Ove necessario, l'aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea deve, inoltre, produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocita' nello Stato di appartenenza.
Note all'art. 21: - Per il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'art. 22 della tariffa ammessa del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1985, recante: "Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative". =========================================================== Articolo Indicazione degli atti A soggetti a tassa de ___________________________________________________________ Titolo VII PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI 22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 21 agosto 1992 . . . . . . . . . . . . . . . 1.Mediatori nel ruolo delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (art. 70); 2.Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimenso dei rifiuti urbani (art. 71); 3.Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72); 4.Agenti di assicura- zione e mediatori di assicurazione (art. 73); 5.Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74); 6.Concessionari del servizio di riscossione dei tribut e collettori (art. 75); 7.Giornali e periodici (art. 82); 8.Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).