Art. 21.
                    Domanda di iscrizione all'albo
  1. La domanda  di iscrizione all'albo, redatta  in conformita' alle
vigenti  disposizioni di  legge in  materia di  bollo, e'  diretta al
consiglio dell'ordine ed e' presentata direttamente, ovvero spedita a
mezzo di lettera  raccomandata con avviso di  ricevimento. La domanda
deve essere diretta al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione
ricade  la  residenza  dell'istante   ovvero,  nel  caso  di  domanda
presentata da cittadino europeo non residente in Italia, al consiglio
dell'ordine  nella   cui  circoscrizione  ricade  il   suo  domicilio
professionale.
  2. Nella domanda il richiedente dichiara:
    a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
    b) la residenza e il domicilio professionale;
    c) la cittadinanza;
    d) di godere dei diritti civili;
    e) il titolo di studio posseduto;
  f)   di  avere   conseguito   l'abilitazione  all'esercizio   della
professione di tecnologo alimentare;
  g) il proprio stato giuridico professionale, ai sensi dell'articolo
3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59;
  h) di  non avere  precedenti penali, provvedendo,  diversamente, ad
indicarli;
  i) il  domicilio, nella circoscrizione  dell'ordine al cui  albo si
chiede di essere iscritti, presso  il quale intende ricevere tutte le
comunicazioni  e   notificazioni,  con  l'impegno  a   comunicare  le
eventuali variazioni.
  3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
  a) certificazioni, in originale o in copia autentica, concernenti i
dati e la ricorrenza dei requisiti  indicati nel comma 2, ovvero, nei
casi  previsti dalle  vigenti disposizioni  di legge  in materia,  le
relative dichiarazioni sostitutive;
  b)  ricevuta   del  versamento  effettuato  presso   la  segreteria
dell'ordine  della   tassa  di   iscrizione  fissata   dal  consiglio
dell'ordine;
  c) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di
concessione  governativa  prevista  dall'articolo  22  della  tariffa
annessa  al decreto  del  Ministro delle  finanze  28 dicembre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
  4. Ove necessario, l'aspirante che  non sia cittadino italiano o di
uno  Stato   membro  dell'Unione  europea  deve,   inoltre,  produrre
attestazione   del  Ministero   degli   affari  esteri,   comprovante
l'esistenza   del  trattamento   di  reciprocita'   nello  Stato   di
appartenenza.
 
           Note all'art. 21:
            -  Per il testo dell'art. 3 della  legge 18 gennaio 1994,
          n. 59, vd.  supra in nota all'art. 1.
            -  Si trascrive  il testo   dell'art. 22   della  tariffa
          ammessa  del decreto   del   Ministro   delle   finanze  28
          dicembre   1985,   recante:   "Approvazione   della   nuova
          tariffa delle  tasse  sulle  concessioni governative".
          ===========================================================
          Articolo               Indicazione degli atti             A
                                  soggetti a tassa                 de
          ___________________________________________________________
                                    Titolo VII
                           PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI
          22   Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa
                 soppresse dall'art. 3, comma 138,  della legge
                 28  dicembre 1995, n. 549, e precedentemente
                 iscritte agli  articoli sottoindicati della
                 tariffa  approvata con il decreto  ministeriale
                 20  agosto 1992, pubblicato  nel  supplemento
                 ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 96
                 del 21 agosto 1992 . . . . . . . . . . . . . . .
               1.Mediatori nel ruolo delle camere di commercio
                 industria, artigianato e agricoltura (art. 70);
               2.Costruttori,  imprese  ammesse  a gestire  in
                 appalto  dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese
                 ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto
                 e smaltimenso dei rifiuti urbani (art. 71);
               3.Esercenti imprese di spedizione per terra, per
                 mare e per aria ed esportatori dei prodotti
                 ortofrutticoli (art. 72); 4.Agenti di assicura-
                 zione e mediatori di assicurazione (art. 73);
               5.Periti assicurativi per l'accertamento e la stima
                 dei  danni ai veicoli a motore ed ai natanti
                 (art. 74);
               6.Concessionari del servizio di riscossione dei tribut
                 e collettori (art. 75);
               7.Giornali e periodici (art. 82);
               8.Esercizio di attivita' industriali o commerciali e
                 di professioni arti o mestieri (art. 86).