Art. 22. Cambi di residenza e domicili professionali. Trasferimenti 1. In caso di cambio di residenza o di domicilio professionale l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni. 2. Il provvedimento di cancellazione previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, per il venir meno del requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), e' adottato nei confronti dei cittadini dell'Unione europea non residenti in Italia in seguito alla mancata conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine presso il cui albo sono iscritti. 3. Alla eventuale domanda di trasferimento vanno allegati i certificati, in originale o copia autentica, attestanti l'assenza delle circostanze indicate all'articolo 27, comma 9, della legge 18 gennaio 1994, n. 59. 4. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato e' tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito. Nel nuovo albo e' conservata l'anzianita' risultante dall'albo di provenienza. 5. Il consiglio dell'ordine di provenienza e' tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.
Note all'art. 22: - Si trascrive il testo dell'art. 28 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 28 (Cancellazione e sospensione dall'albo). - 1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del Ministero di grazia e giustizia quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) , b) , c) e d). 2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti puo', a norma dell'art. 13, comma 1, lettera m), essere sospeso dall'albo. 3. La sospensione per morosita' non e' soggetta a limiti di durata ed e' revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti. 4. Per il provvedimento di cancellazione nonche' per quello di sospensione per morosita' si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare". - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 27 (Iscrizione all'albo - Trasferimenti). - 1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' economica europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare; d) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti; e) precisare il proprio stato giuridicoprofessionale. 2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'art. 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo. 3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata. 4. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal comma 3, l'interessato puo', entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dellart. 22, comma 1, lettera i), al consiglio dell'ordine nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione. 5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio. 6. Non e' consentita la contemporanea iscrizione a piu' albi. 7. Nel caso di variazione dello stato giuridicoprofessionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni. 8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio. 9. Non e' consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo".