Art. 22.
      Cambi di residenza e domicili professionali. Trasferimenti
  1.  In caso  di cambio  di residenza  o di  domicilio professionale
l'iscritto e'  tenuto a darne comunicazione  con lettera raccomandata
al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta
giorni.
  2.  Il provvedimento  di cancellazione  previsto dall'articolo  28,
comma 1, della  legge 18 gennaio 1994,  n. 59, per il  venir meno del
requisito di  cui all'articolo 27,  comma 1, lettera d),  e' adottato
nei  confronti dei  cittadini  dell'Unione europea  non residenti  in
Italia   in  seguito   alla  mancata   conservazione  del   domicilio
professionale  nella circoscrizione  dell'ordine presso  il cui  albo
sono iscritti.
  3.  Alla  eventuale  domanda  di  trasferimento  vanno  allegati  i
certificati,  in originale  o copia  autentica, attestanti  l'assenza
delle circostanze indicate  all'articolo 27, comma 9,  della legge 18
gennaio 1994, n. 59.
  4. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato e' tenuto a
corrispondere  la   tassa  di  iscrizione  stabilita   dal  consiglio
dell'ordine  nel  cui  albo  viene  trasferito.  Nel  nuovo  albo  e'
conservata l'anzianita' risultante dall'albo di provenienza.
  5. Il consiglio dell'ordine di  provenienza e' tenuto a trasmettere
a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.
 
           Note all'art. 22:
            -  Si  trascrive    il testo dell'art. 28 della legge  18
          gennaio 1994,  n.  59  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art. 28 (Cancellazione e sospensione dall'albo). - 1. Il
          consiglio  dell'ordine      dispone      la   cancellazione
          dell'iscritto    dall'albo d'ufficio o su    richiesta  del
          Ministero  di  grazia   e giustizia quando sia  venuto meno
          uno  dei requisiti  di cui  all'art.  27, comma  1, lettere
          a) , b) , c) e d).
            2. L'iscritto che  per  oltre  dodici  mesi  non  adempia
          all'obbligo  del  pagamento  dei contributi dovuti puo',  a
          norma dell'art. 13, comma 1,  lettera  m),  essere  sospeso
          dall'albo.
            3. La sospensione per morosita' non  e' soggetta a limiti
          di durata ed  e' revocata  con provvedimento  del consiglio
          dell'ordine   quando   l'iscritto   dimostra      di   aver
          corrisposto integralmente  i contributi dovuti.
            4.  Per il  provvedimento di  cancellazione nonche'   per
          quello    di sospensione   per morosita'  si osservano,  in
          quanto  applicabili, le norme previste per il  procedimento
          disciplinare".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    27 della legge 18
          gennaio 1994, n.   59  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art. 27  (Iscrizione all'albo -  Trasferimenti). - 1.  I
          requisiti per l'iscrizione all'albo sono:
            a) essere cittadino italiano o  di uno Stato membro della
          Comunita'  economica   europea o   cittadino  di  uno Stato
          con  il quale  esiste trattamento di reciprocita';
               b) godere dei diritti civili;
            c) avere conseguito   l'abilitazione all'esercizio  della
          professione di tecnologo alimentare;
            d)  avere  la residenza nella  circoscrizione dell'ordine
          al cui albo si chiede di essere iscritti;
               e) precisare il proprio stato giuridicoprofessionale.
            2.  Non possono  ottenere l'iscrizione  coloro che  hanno
          riportato condanne che, a  norma  dell'art.  35,  comma  2,
          comportano la radiazione dall'albo.
            3.  Il consiglio dell'ordine delibera  nel termine di tre
          mesi dalla presentazione della  domanda di  iscrizione;  la
          delibera   adottata su relazione di un membro del consiglio
          dell'ordine, e' motivata.
            4.  Qualora  il     consiglio   dell'ordine   non   abbia
          provveduto  entro  il  termine  stabilito    dal comma   3,
          l'interessato   puo', entro   i trenta  giorni  successivi,
          proporre  ricorso, a   norma dellart. 22,  comma 1, lettera
          i),  al consiglio  dell'ordine nazionale che,    richiamati
          gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.
            5.   Il     rigetto  della     domanda  per  motivi    di
          incompatibilita'   o di condotta  puo'  essere  pronunciato
          solo  dopo  che l'interessato e' stato invitato a comparire
          davanti al consiglio.
            6. Non e' consentita la contemporanea iscrizione  a  piu'
          albi.
            7.    Nel    caso    di    variazione       dello   stato
          giuridicoprofessionale e nel caso   di   trasferimento  per
          mutamento    di   residenza, l'iscritto  e' tenuto a  darne
          comunicazione   al consiglio   dell'ordine,  a    mezzo  di
          lettera raccomandata, entro sessanta giorni.
            8.   Gli    iscritti  nell'albo  che  si    trasferiscono
          all'estero  possono  conservare     l'iscrizione   all'albo
          dell'ordine      nel  quale     figuravano  iscritti  prima
          dell'espatrio.
            9.  Non e'  consentito il  trasferimento  dell'iscrizione
          quando  il  richiedente    e'   sottoposto   a procedimento
          penale  o  disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo".