Art. 23. Reiscrizione 1. Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato, oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione, deve dichiarare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e c).