Art. 23.
                             Reiscrizione
  1.  Per ottenere  la reiscrizione  all'albo l'interessato,  oltre a
comprovare  la cessazione  della causa  che ne  aveva determinato  la
cancellazione, deve  dichiarare di  essere tuttora in  possesso degli
altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di
cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e c).