Art. 24.
                      Tessera di riconoscimento
  1. Il  presidente del consiglio dell'ordine,  a spese dell'iscritto
all'albo, rilascia all'interessato una tessera di riconoscimento, con
l'indicazione della  sua situazione giuridicoprofessionale,  ai sensi
dell'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
  2. La  tessera, munita di  fotografia, reca  il timbro a  secco del
consiglio  dell'ordine regionale,  e'  firmata dal  presidente e  dal
segretario del consiglio  ed indica il numero  d'ordine di iscrizione
del titolare.
  3. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente
del  consiglio  dell'ordine  presso  il quale  il  professionista  ha
ottenuto il trasferimento rilascia  all'interessato una nuova tessera
di  riconoscimento.   Il  professionista   e'  tenuto   a  restituire
all'ordine di provenienza, nel piu' breve tempo possibile, la tessera
precedentemente rilasciatagli.
 
           Nota all'art. 24:
            -  Per il testo dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1994,
          n. 59, vd.  supra in nota all'art. 1.