Art. 25.
                         Timbro professionale
  1. Il  consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto  all'albo che ne
faccia  richiesta, ed  a spese  del  medesimo, un  timbro recante  la
denominazione dell'ordine  nonche' il cognome,  il nome ed  il numero
d'ordine di  iscrizione dell'interessato. Al  professionista iscritto
all'albo con  annotazione a  margine, il  timbro viene  consegnato in
conformita' a quanto stabilito all'articolo 1, comma 2.
  2. Nel  caso di  trasferimento per  cambio di  residenza l'iscritto
deve restituire il timbro  rilasciatogli dall'ordine di provenienza e
puo' richiederne un altro all'ordine presso cui si e' trasferito.