Art. 26.
               Sospensione, cancellazione e radiazione
  1. La  sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale  e la
cancellazione o  radiazione dall'albo  comportano la  restituzione al
consiglio dell'ordine  della tessera  di riconoscimento e  del timbro
professionale per tutta la durata della sanzione.
  2. Ove l'iscritto non  provveda spontaneamente alla restituzione di
cui  al comma  1,  il  consiglio dell'ordine  lo  invita con  lettera
raccomandata,  a provvedere  al  piu'  presto: trascorsi  inutilmente
quindici  giorni, il  consiglio dell'ordine  ne da'  comunicazione al
procuratore   della  Repubblica   presso  il   tribunale  nella   cui
circoscrizione  ha sede  l'ordine  e per  conoscenza  al Ministro  di
grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.