Art. 26. Sospensione, cancellazione e radiazione 1. La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale e la cancellazione o radiazione dall'albo comportano la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata della sanzione. 2. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma 1, il consiglio dell'ordine lo invita con lettera raccomandata, a provvedere al piu' presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.