Art. 27.
                          Invito a comparire
  1.  L'invito  a comparire  dinanzi  al  consiglio dell'ordine,  per
procedere  all'audizione prevista  dall'articolo 40,  comma 2,  della
legge 18  gennaio 1994, n.  59, e' comunicato  all'interessato almeno
trenta giorni liberi  prima della data fissata per  la comparizione e
deve contenere:
    a) le generalita' dell'incolpato;
    b) la menzione circostanziata degli addebiti;
  c)   l'indicazione  del   luogo,  del   giorno  e   dell'ora  della
comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione
dell'incolpato, si procedera' in sua assenza;
  d) il  termine, non  inferiore a  dieci giorni  dalla comunicazione
dell'invito,  entro il  quale l'interessato  potra' prendere  visione
degli atti del procedimento e presentare memorie e documenti;
    e) la data e la sottoscrizione del presidente.
 
           Nota all'art. 27:
            -  Si  trascrive    il testo dell'art. 40 della legge  18
          gennaio 1994,  n.  59  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art.  40  (Svolgimento del  procedimento  disciplinare).
          -  1.    Il  presidente    nomina,   tra   i   membri   del
          consiglio  dell'ordine,  un relatore il quale,  nel  giorno
          fissato  per  il  procedimento, espone al consiglio i fatti
          per cui si procede.
            2.  Il consiglio,  udito l'interessato  ed esaminati  gli
          eventuali memorie e documenti,  delibera a  magioranza  dei
          presenti;   in caso di parita' di voti prevale la decisione
          piu' favorevole all'incolpato.
            3.   Se l'interessato   non si   presenta    o  non    fa
          pervenire    alcuna  memoria  difensiva,  ne' dimostra   un
          legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
            4.  La  deliberazione deve  contenere  l'indicazione  dei
          fatti,   i  motivi  della  decisione  e  la  decisione  del
          consiglio.
            5.  Il  proscioglimento   e' pronunciato con la  formula:
          ''Non essere luogo a provvedimento disciplinare''.".