Art. 28.
                        Esecuzione provvisoria
  1.  L'esecuzione  provvisoria  delle  sanzioni  disciplinari  della
sospensione  e  della  radiazione   puo'  essere  disposta  ai  sensi
dell'articolo  43 della  legge  18  gennaio 1994,  n.  59, quando  la
gravita' dei  fatti o  le modalita' o  le circostanze  della condotta
inducano a ritenere che  la prosecuzione dell'attivita' professionale
possa arrecare grave pregiudizio all'Ordine professionale.
 
           Nota all'art. 28:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    43 della legge 18
          gennaio 1994, n.   59  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnlogo alimentare);
            "Art.  43    (Esecuzione provvisoria). - 1.  Il consiglio
          dell'ordine, nell'applicare    le  sanzioni    disciplinari
          della    sospensione o   della radiazione,   puo' ordinarne
          provvisoriamente l'immediata  esecuzione anche  quando  sia
          stato presentato ricorso".