Art. 28. Esecuzione provvisoria 1. L'esecuzione provvisoria delle sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione puo' essere disposta ai sensi dell'articolo 43 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, quando la gravita' dei fatti o le modalita' o le circostanze della condotta inducano a ritenere che la prosecuzione dell'attivita' professionale possa arrecare grave pregiudizio all'Ordine professionale.
Nota all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnlogo alimentare); "Art. 43 (Esecuzione provvisoria). - 1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della sospensione o della radiazione, puo' ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione anche quando sia stato presentato ricorso".