Art. 29. Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare 1. Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale e' presentato o notificato nel termine prescritto dall'articolo 45 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, al consiglio dell'ordine competente; se ricorrente e' il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera. 2. Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, in caso di presentazione a mano, e lo trasmette in copia, senza ritardo, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente e' il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente e' il procuratore della Repubblica. 3. Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed e' corredato: a) della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, degli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale; b) dei documenti eventualmente ritenuti necessari a comprovarne il fondamento. 4. Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso e' accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono inviate al recapito indicato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera i). 5. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni e produrre documenti. Nei dieci giorni successivi e' consentita la proposizione di motivi aggiunti. 6. Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma 5, trasmette, nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e al fascicolo degli atti.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 18 gennaio 1994, n. 54 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 49 (Ricorsi). - 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di regione, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione. 2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata. 3. In materia di eleggibilita' e di regolarita' delle operazioni elettorali, ogni iscritto all'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 1 possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. 4. Salvo che in materia elettorale e nel caso di cui all'art. 43, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 (Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali): "Art. 1. - Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono cosi stabilite: a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800; b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire 1600; c) per gli esami per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, lire 2400; d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, lire 2400; e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, lire 2400".