Art. 29.
        Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine
           e ricorsi in materia elettorale e disciplinare
  1. Il  ricorso al consiglio  dell'Ordine nazionale e'  presentato o
notificato  nel termine  prescritto dall'articolo  45 della  legge 18
gennaio  1994,  n.  59,   al  consiglio  dell'ordine  competente;  se
ricorrente e'  il professionista, all'originale in  bollo del ricorso
sono allegate due copie in carta libera.
  2. Il  segretario del  consiglio dell'ordine  annota a  margine del
ricorso la data di presentazione,  rilasciandone ricevuta, in caso di
presentazione  a mano,  e lo  trasmette in  copia, senza  ritardo, al
procuratore   della  Repubblica   presso  il   tribunale  nella   cui
circoscrizione ha sede l'ordine,  se ricorrente e' il professionista,
ovvero  al  professionista, se  ricorrente  e'  il procuratore  della
Repubblica.
  3. Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed e' corredato:
  a) della  indicazione degli estremi del  provvedimento impugnato e,
se il  ricorso riguarda  la materia  elettorale, degli  estremi della
elezione cui  si riferisce  e, se del  caso, della  proclamazione del
risultato elettorale;
  b) dei documenti eventualmente  ritenuti necessari a comprovarne il
fondamento.
  4. Quando  non sia  proposto dal  procuratore della  Repubblica, il
ricorso  e'  accompagnato  dalla ricevuta  del  versamento,  eseguito
presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n.  261, e  successive modificazioni, e  contiene l'indicazione
del recapito al quale l'interessato  intende siano fatte le eventuali
comunicazioni  o notificazioni  da  parte  del consiglio  dell'Ordine
nazionale. In  mancanza di  tale indicazione,  le comunicazioni  e le
notificazioni   sono   inviate   al  recapito   indicato   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera i).
  5.  Il ricorso  e gli  atti del  procedimento rimangono  depositati
presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta
giorni  nel quale  il  procuratore della  Repubblica e  l'interessato
possono prendere visione degli  atti depositati, proporre deduzioni e
produrre  documenti. Nei  dieci  giorni successivi  e' consentita  la
proposizione di motivi aggiunti.
  6. Il consiglio  dell'ordine, decorsi i termini di cui  al comma 5,
trasmette, nei  quindici giorni successivi, al  consiglio dell'Ordine
nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla
prova  della comunicazione  di cui  al secondo  comma e  al fascicolo
degli atti.
 
           Note all'art. 29:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    45 della legge 18
          gennaio 1994, n.   54  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art.  49  (Ricorsi).  -  1.   Le decisioni del consiglio
          dell'ordine  in  materia  di  iscrizione,  cancellazione  e
          reiscrizione  all'albo,  nonche' in   materia disciplinare,
          sono impugnabili   dagli interessati    e  dal  procuratore
          della  Repubblica   presso il   tribunale del  capoluogo di
          regione, con ricorso al   consiglio dell'ordine  nazionale,
          nel   termine   perentorio  di  trenta  giorni  dalla  loro
          comunicazione o notificazione.
            2. Il   ricorso al consiglio   dell'ordine  nazionale  e'
          presentato  o  notificato al  consiglio dell'ordine  che ha
          emesso  la deliberazione impugnata.
            3. In  materia di eleggibilita'  e di regolarita'   delle
          operazioni   elettorali,   ogni  iscritto  all'albo  ed  il
          procuratore della Repubblica competente a norma  del  comma
          1   possono   proporre  ricorso  al  consiglio  dell'ordine
          nazionale, nel termine  perentorio di trenta  giorni  dalla
          proclamazione degli eletti.
            4.  Salvo  che   in materia elettorale e nel caso  di cui
          all'art. 43, il ricorso al consiglio dell'ordine  nazionale
          ha effetto sospensivo".
            -  Si    trascrive  il    testo dell'art. 1   del decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato 13  settembre
          1946,  n.    261  (Norme  sulle  tasse  da   corrispondersi
          all'Erario per la  partecipazione agli esami forensi,   per
          la    nomina a   revisori   dei conti  e per  i ricorsi  ai
          Consigli nazionali professionali):
            "Art.  1.  -  Le  tasse  da   corrispondersi   a   favore
          dell'Erario nei casi sottoindicati sono cosi stabilite:
            a)  per    la  presentazione    dei ricorsi   ai Consigli
          nazionali delle professioni indicate  negli articoli 1    e
          18  del    decreto  legislativo luogotenenziale 23 novembre
          1944, n. 382, lire 800;
            b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire 1600;
            c) per gli  esami  per  l'iscrizione  nell'albo  speciale
          degli  avvocati  ammessi    al  patrocinio   dinanzi   alle
          giurisdizioni superiori,  lire 2400;
            d)  per  l'iscrizione   nell'albo    speciale   di    cui
          alla  lettera precedente, lire 2400;
            e)  per  la  partecipazione alle sessioni per la nomina a
          revisore dei conti, lire 2400".