Art. 3. Vigilanza 1. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'Ordine dei tecnologi alimentari, a norma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sia direttamente, sia attraverso i procuratori generali presso le corti d'appello ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professine di tecnologo alimentare): "Art. 5 (Vigilanza). - 1. L'ordine dei tecnologi alimentari e' posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di tecnologo alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i rilievi del caso".