Art. 3.
                              Vigilanza
  1.  Il  Ministero di  grazia  e  giustizia vigila  sull'Ordine  dei
tecnologi alimentari, a norma dell'articolo  5 della legge 18 gennaio
1994, n. 59, sia direttamente,  sia attraverso i procuratori generali
presso le corti d'appello ed  i procuratori della Repubblica presso i
tribunali.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art. 5 della legge   18
          gennaio 1994, n.    59  (Ordinamento  della  professine  di
          tecnologo alimentare):
            "Art.    5  (Vigilanza).   - 1.   L'ordine dei  tecnologi
          alimentari  e' posto  sotto la  vigilanza del  Ministero di
          grazia e   giustizia.  Il  Ministero    di      grazia    e
          giustizia    vigila    sull'osservanza   delle disposizioni
          legislative e regolamentari relative  alla  professione  di
          tecnologo    alimentare  ed   a   tale   scopo formula   le
          richieste ed  i rilievi del caso".