Art. 32.
            Integrazione dei collegi giudicanti i ricorsi
       contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale
  1. Qualora nell'albo di un  ordine non risultino iscritti tecnologi
alimentari aventi  i requisiti  richiesti dall'articolo 49,  comma 4,
della  legge 18  gennaio  1994,  n. 59,  oppure  risultino in  numero
insufficiente  per   la  integrazione  dei  collegi   giudicanti  del
tribunale  e  della corte  d'appello,  il  Consiglio superiore  della
magistratura, o per  sua delega, il presidente  della corte d'appello
del distretto,  sceglie tecnologi  alimentari tra gli  iscritti negli
albi di altri ordini viciniori.
 
           Nota all'art. 32:
            -  Si  trascrive    il testo dell'art. 49 della legge  18
          gennaio 1994,  n.  59  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art.    49 (Ricorso  contro le  decisioni del  consiglio
          dell'ordine nazionale).  - 1.  Le decisioni  del  consiglio
          dell'ordine  nazionale pronunciate  sui ricorsi  in materia
          di iscrizione,    cancellazione  o  reiscrizione  all'albo,
          nonche'  in    materia  disciplinare  o elettorale, possono
          essere impugnate,   nel termine    perentorio  di    trenta
          giorni  dalla   notificazione,    dall'interessato   o  dal
          procuratore  della Repubblica  competente  per  territorio,
          davanti  al  tribunale   del capoluogo di  regione  ove  ha
          sede  l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale
          si e svolta l'elezione contestata.
            2.  La    sentenza del   tribunale puo'  essere impugnata
          davanti alla Corte di  appello,    nel  termine  di  trenta
          giorni    dalla    notificazione,   dall'interessato,   dal
          procuratore della   Repubblica o dal  procuratore  generale
          della Repubblica competenti per territorio.
            3.    Sia presso  il  tribunale che  presso la  Corte  di
          appello    il  collegio  giudicante  e'  integrato  da   un
          tecnologo alimentare.
            4.  Per  la  finalita'  di  cui al   comma 3, per ciascun
          tribunale  e  per  ciascuna  Corte  d'appello,  nella   cui
          circoscrizione  ha  sede  un ordine, sono    nominati  ogni
          triennio   dal   Consiglio  superiore   della  magistratura
          o,  per  sua  delega, dal presidente della Corte di appello
          del distretto, due tecnologi alimentari, dei quali  uno  in
          qualita'  di  componente   effettivo   e   uno   supplente,
          scelti  tra  gli  iscritti all'albo  che siano    cittadini
          italiani,  di   eta'   non inferiore  ai trenta anni  e che
          abbiano  una anzianita' di iscrizione   all'albo di  almeno
          cinque    anni.    Il    requisito    dell'anzianita'    di
          iscrizione all'albo si  applica a  partire dal  sesto  anno
          dalla   data    di  prima  formazione  dell'albo  ai  sensi
          dell'art. 52.
            5.  Il tribunale  e la  corte di  appello provvedono   in
          camera    di  consiglio,   con   sentenza,   sentiti     il
          pubblico  ministero  e  gli interessati.
            6.  Il ricorso   per cassazione e' proponibile  anche dal
          procuratore generale della Repubblica  presso la  Corte  di
          appello  nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
          della sentenza.
            7.  La    sentenza puo' annullare,  revocare o modificare
          la delibera impugnata".