Art. 32. Integrazione dei collegi giudicanti i ricorsi contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale 1. Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti tecnologi alimentari aventi i requisiti richiesti dall'articolo 49, comma 4, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto, sceglie tecnologi alimentari tra gli iscritti negli albi di altri ordini viciniori.
Nota all'art. 32: - Si trascrive il testo dell'art. 49 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 49 (Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale). - 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale del capoluogo di regione ove ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si e svolta l'elezione contestata. 2. La sentenza del tribunale puo' essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della Repubblica competenti per territorio. 3. Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante e' integrato da un tecnologo alimentare. 4. Per la finalita' di cui al comma 3, per ciascun tribunale e per ciascuna Corte d'appello, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, sono nominati ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte di appello del distretto, due tecnologi alimentari, dei quali uno in qualita' di componente effettivo e uno supplente, scelti tra gli iscritti all'albo che siano cittadini italiani, di eta' non inferiore ai trenta anni e che abbiano una anzianita' di iscrizione all'albo di almeno cinque anni. Il requisito dell'anzianita' di iscrizione all'albo si applica a partire dal sesto anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'art. 52. 5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. 6. Il ricorso per cassazione e' proponibile anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. 7. La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la delibera impugnata".