Art. 33.
                      Tentativo di conciliazione
  1. Il  consiglio dell'ordine, prima di  procedere alla liquidazione
degli  onorari,  delle  indennita'  e   delle  spese  dovute  per  le
prestazioni professionali svolte dagli  iscritti, ha la facolta', nel
caso  in cui  il cliente  abbia mosso  contestazioni all'iscritto  in
merito all'entita'  della parcella, di  sentire gli interessati  e di
tentare la conciliazione.