Art. 33. Tentativo di conciliazione 1. Il consiglio dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennita' e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facolta', nel caso in cui il cliente abbia mosso contestazioni all'iscritto in merito all'entita' della parcella, di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.