Titolo VIII
                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
                              Art. 34.
                    Notificazioni e comunicazioni
  1. Salvo  che non  sia altrimenti disposto,  le comunicazioni  e le
notificazioni  previste dalla  legge 18  gennaio  1994, n.  59 e  dal
presente  regolamento  sono  eseguite, rispettivamente,  a  mezzo  di
lettera  raccomandata con  ricevuta  di ritorno,  e  da un  ufficiale
giudiziario, anche per mezzo del servizio postale, su richiesta della
segreteria del consiglio dell'ordine regionale o nazionale.
  2.  Comunicazioni e  notificazioni  sono  indirizzate al  domicilio
indicato dall'iscritto  ai sensi  dell'articolo 21, comma  2, lettera
i). In caso di  mancato recapito per irreperibilita' dell'interessato
presso il domicilio  indicato, esse sono depositate  ad ogni effetto,
presso  la segreteria  del consiglio  dell'ordine per  un periodo  di
sessanta giorni, salvo quanto prescritto dall'articolo 29, comma 4.