Art. 35.
            Commissari per la prima formazione degli albi
  1. I magistrati che svolgono  funzioni presso gli uffici giudiziari
avanti  ai  quali  possono   essere  proposte  azioni  relative  alla
formazione  degli albi,  non  possono essere  nominati commissari  ai
sensi dell'articolo 52, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
 
           Nota all'art. 35:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    52 della legge 18
          gennaio 1994, n.   59  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art    52 (Prima   formazione dell'albo   e costituzione
          dei consigli degli ordini  regionali).  -  1.  Nella  prima
          applicazione  della  presente  legge,  i    presidenti  dei
          tribunali  dei capoluoghi di  regione, entro trenta  giorni
          dalla    data  di entrata in vigore   della legge medesima,
          nominano  un  commissario  che  provvede  alla   formazione
          dell'albo    professionale    degli        aventi   diritto
          all'iscrizione a  norma dell'art.  53. Qualora  gli  aventi
          diritto  all'iscrizione  in  una  regione  siano  in numero
          inferiore  a quindici,  essi sono   iscritti all'albo    di
          altro  ordine viciniore determinato  dal Ministro di grazia
          e giustizia con proprio decreto.
            2. I commissari,  entro tre mesi dalla  pubblicazione dei
          risultati della  sessione speciale   dell'esame   di  Stato
          di    cui all'art.  53, indicono le elezioni per i consigli
          degli ordini regionali".