Art. 35. Commissari per la prima formazione degli albi 1. I magistrati che svolgono funzioni presso gli uffici giudiziari avanti ai quali possono essere proposte azioni relative alla formazione degli albi, non possono essere nominati commissari ai sensi dell'articolo 52, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
Nota all'art. 35: - Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art 52 (Prima formazione dell'albo e costituzione dei consigli degli ordini regionali). - 1. Nella prima applicazione della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nominano un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma dell'art. 53. Qualora gli aventi diritto all'iscrizione in una regione siano in numero inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto. 2. I commissari, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'art. 53, indicono le elezioni per i consigli degli ordini regionali".