Art. 36.
                      Prima formazione dell'albo
  1.  Entro trenta  giorni  dalla pubblicazione  dei risultati  della
sessione speciale  dell'esame di Stato  di cui all'articolo  53 della
legge  18 gennaio  1994,  n. 59,  gli  interessati devono  presentare
domanda di iscrizione all'albo,  indirizzandola al commissario presso
il tribunale del capoluogo di regione.
  2. Per le modalita' di  presentazione ed il contenuto della domanda
si  applicano,  in  quanto   compatibili,  le  disposizioni  indicate
nell'articolo 21, commi 1, 2, 3, lettere a) e c), e 4.
 
           Note all'art. 36:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    53 della legge 18
          gennaio 1994, n.   59  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art.  53  (Sessione speciale dell'esame  di Stato). - 1.
          Nella prima applicazione della  presente legge,  e'  tenuta
          una    sessione  speciale dell'esame     di    Stato    per
          l'abilitazione      all'esercizio      della   professione,
          consistente  in  un colloquio   di idoneita', al quale sono
          ammessi coloro che siano in possesso del diploma di  laurea
          in  scienze e tecnologie alimentari alla data di emanazione
          del decreto di cui al comma 2 del  presente articolo e  che
          presentino    i  requisiti  previsti dall'art. 27, commi 1,
          lettere a) , b) , d) ed e), e 2.
            2.  Le  modalita'  per   lo  svolgimento  della  sessione
          speciale dell'esame di Stato  di  cui  al    comma  1  sono
          stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica, da emanare, sentito il
          Ministro  della pubblica istruzione, entro sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.".
            -  Per il testo dell'art. 52 della legge 18 gennaio 1994,
          n. 59, vd.  supra in nota all'art. 35.