Art. 36. Prima formazione dell'albo 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'articolo 53 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione all'albo, indirizzandola al commissario presso il tribunale del capoluogo di regione. 2. Per le modalita' di presentazione ed il contenuto della domanda si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni indicate nell'articolo 21, commi 1, 2, 3, lettere a) e c), e 4.
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 53 (Sessione speciale dell'esame di Stato). - 1. Nella prima applicazione della presente legge, e' tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, consistente in un colloquio di idoneita', al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo e che presentino i requisiti previsti dall'art. 27, commi 1, lettere a) , b) , d) ed e), e 2. 2. Le modalita' per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.". - Per il testo dell'art. 52 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 35.