Art. 37. Elezioni per la prima costituzione dei consigli degli ordini regionali 1. In occasione delle elezioni previste dall'articolo 52, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, le funzioni di presidente e di segretario del seggio sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista iscritto all'albo, da questi designato. 2. Anche in tal caso si applicano le disposizioni della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e del presente regolamento relative alle elezioni dei consigli degli ordini. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999 Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 12