Art. 37.
                  Elezioni per la prima costituzione
                 dei consigli degli ordini regionali
  1. In occasione delle elezioni  previste dall'articolo 52, comma 2,
della legge  18 gennaio 1994, n.  59, le funzioni di  presidente e di
segretario del seggio sono svolte, rispettivamente, dal commissario e
da un professionista iscritto all'albo, da questi designato.
  2. Anche  in tal caso si  applicano le disposizioni della  legge 18
gennaio  1994,  n.  59,  e del  presente  regolamento  relative  alle
elezioni dei consigli degli ordini.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 12 luglio 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Diliberto, Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
  Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 12