Art. 4.
                       Assemblea degli iscritti
  1.  L'assemblea   degli  iscritti  e'  convocata   mediante  avviso
contenente  l'indicazione  del  giorno,  dell'ora,  del  luogo  della
riunione  in prima  ed in  seconda  convocazione e  delle materie  da
trattare.  La convocazione  deve  essere  effettuata mediante  avviso
spedito per  lettera raccomandata almeno  dieci giorni prima  a tutti
gli   iscritti    all'albo,   esclusi   i    sospesi   dall'esercizio
dell'attivita' professionale.
  2. Il presidente del consiglio dell'ordine regionale, ove il numero
degli  iscritti sia  superiore a  trecento, puo'  disporre che  della
convocazione  di   cui  al   comma  1   sia  data   notizia  mediante
pubblicazione in un giornale di  interesse regionale, una prima volta
almeno dieci  giorni, ed una  seconda volta, almeno tre  giorni prima
della data  fissata per  l'assemblea. In  tale caso  la pubblicazione
tiene luogo all'avviso di cui al comma 1.
  3. Presidente  e segretario dell'assemblea sono  rispettivamente il
presidente ed il segretario del consiglio.
  4.  Nel  caso  di  impedimento  o  di  assenza,  il  presidente  e'
sostituito  dal  vice presidente  e  qualora  anche quest'ultimo  sia
impedito  o  assente, dal  consigliere  piu'  anziano per  iscrizione
all'albo  ovvero, in  caso di  pari anzianita',  dal piu'  anziano di
eta'.
  5. Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea
provvede  alla nomina  di  un  sostituto scelto  fra  i presenti  con
votazione a maggioranza semplice.
  6.  L'assemblea delibera  a maggioranza  dei presenti,  a scrutinio
segreto.
  7. L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con
la  presenza   della  maggioranza   degli  iscritti  e,   in  seconda
convocazione, che non puo' avereluogo nello stesso giorno fissato per
la  prima, con  qualsiasi numero  di intervenuti,  salvo il  disposto
dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
  8. Il processo verbale e' redatto dal segretario sotto la direzione
del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    17 della legge 18
          gennaio 1994, n.   59  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art.  17  (Elezione del consiglio  dell'ordine). - 1. La
          data, l'ora ed  il  luogo  di  convocaziote  dell'assemblea
          per  l'elezione  del consiglio dell'ordine    sono  fissati
          dal  presidente    e comunicati agli iscritti   con lettera
          raccomandata almeno  venti giorni  prima della scadenza del
          consiglio in carica.
            2. Ove  si riveli opportuno,  puo' disporsi  l'a  pertura
          delle  urne  per  piu'    giorni  consecutivi, fino   ad un
          massimo di   tre,  garantendo  l'integrita'  dell'urna  per
          tutta la durata della votazione.
            3.  L'assemblea e'  valida in  prima convocazione  quando
          partecipa  alla    votazione      la    maggioranza   degli
          iscritti,     ed    in    seconda  convocazione  quando  vi
          partecipa almeno un sesto.
             4. Il voto e' personale, diretto e segreto.
            5.  Chiusa  la votazione il  presidente, assistito da due
          scrutatori, procede  immediatamente  e  pubblicamente  allo
          scrutinio.
            6.   Qualunque   sia   il  numero   dei  voti  conseguiti
          da  ciascun candidato, hanno la  preferenza i candidati non
          aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento  della
          maggioranza prevista dall'art.  10, comma 3.
            7. In  caso di  parita' di  voti e' preferito    il  piu'
          anziano  per  iscrizione    all'albo  e,   fra coloro   che
          abbiano  pari anzianita'   di iscrizione, il  piu'  anziano
          per eta'.
            8.  Compiuto  lo scrutinio, il  presidente ne proclama il
          risultato e ne da' immediata comunicazione al  Ministero di
          grazia e giustizia ed al consiglio  dell'ordine  nazionale,
          trasmettendo la  graduatoria dei candidati.
            9.  Contro  i  risultati   dell'elezione ciascun iscritto
          all'albo puo' proporre  ricorso al  consiglio   dell'ordine
          nazionale entro  trenta giorni dalla proclamazione".