Art. 6. Assemblea per la elezione del consiglio dell'ordine 1. Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, e la durata delle operazioni di voto, fino ad un massimo di tre giorni consecutivi. 2. La seconda convocazione e' fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima. 3. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5. 4. Il presidente convoca quattro iscritti, che formano il seggio elettorale nel caso in cui non sia possibile formarlo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, scegliendoli tra i piu' anziani per iscrizione all'albo.