Art. 6.
         Assemblea per la elezione del consiglio dell'ordine
  1. Con raccomandata spedita a  tutti gli iscritti all'albo, esclusi
i sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del
giorno fissato per  la prima convocazione, il  presidente comunica la
data  dell'assemblea degli  iscritti  per la  elezione del  consiglio
dell'ordine  in  prima e  seconda  convocazione,  e la  durata  delle
operazioni di voto, fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.
  2. La  seconda convocazione e'  fissata a  non meno di  otto giorni
dalla data della prima.
  3. Presidente  e segretario dell'assemblea sono  rispettivamente il
presidente ed il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci
ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5.
  4. Il  presidente convoca quattro  iscritti, che formano  il seggio
elettorale  nel caso  in  cui  non sia  possibile  formarlo ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  1,  scegliendoli tra  i  piu'  anziani  per
iscrizione all'albo.