Art. 7. Schede elettorali 1. Le schede elettorali, stampate a cura del consiglio dell'ordine e contenenti il timbro dell'ordine e la sigla del segretario dell'ordine o di un consigliere a cio' specificamente da questi delegato, sono inviate agli elettori unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea, o con spedizione separata. Il presidente del consiglio stabilisce la quantita' delle schede da stampare in numero superiore a quello dei votanti. 2. Gli elettori che non avessero ricevuto le schede elettorali possono ritirarle fino al momento della chiusura dell'assemblea elettorale, presso la segreteria dell'ordine, anche per il tramite di persona munita di delega scritta.