Art. 7.
                          Schede elettorali
  1. Le schede elettorali, stampate  a cura del consiglio dell'ordine
e  contenenti  il  timbro  dell'ordine  e  la  sigla  del  segretario
dell'ordine  o di  un  consigliere a  cio'  specificamente da  questi
delegato,  sono  inviate  agli   elettori  unitamente  all'avviso  di
convocazione dell'assemblea, o con spedizione separata. Il presidente
del consiglio  stabilisce la  quantita' delle  schede da  stampare in
numero superiore a quello dei votanti.
  2.  Gli elettori  che non  avessero ricevuto  le schede  elettorali
possono  ritirarle  fino  al momento  della  chiusura  dell'assemblea
elettorale, presso la segreteria dell'ordine, anche per il tramite di
persona munita di delega scritta.