Art. 8.
                          Seggio elettorale
  1. Il presidente, prima  dell'inizio delle operazioni di votazione,
sceglie  tra gli  elettori presenti  due scrutatori  effettivi e  due
supplenti.
  2.  Nel caso  in  cui  non siano  presenti  un  numero di  elettori
sufficienti  a  costituire  il  seggio,  il  presidente  sceglie  gli
scrutatori tra gli iscritti all'albo convocati ai sensi dell'articolo
6, comma 4.
  3. Lo scrutatore  piu' anziano per iscrizione  all'albo esercita le
funzioni di  presidente del seggio.  A parita' di data  di iscrizione
prevale l'anzianita' di data di nascita.
  4. Il segretario del consiglio  dell'ordine esercita le funzioni di
segretario del seggio.
  5.  Il  presidente  ed  il   segretario  del  seggio,  in  caso  di
impedimento o di assenza,  sono sostituiti, rispettivamente, dal piu'
anziano  degli  scrutatori  supplenti   e  da  altro  componente  del
consiglio dell'ordine designato dal presidente del consiglio.
  6. Il seggio  elettorale deve essere istituito in  locale idoneo ad
assicurare la segretezza del voto  e la visibilita' dell'urna durante
le operazioni elettorali.