Art. 9.
                              Votazioni
  1.  Il voto  viene  espresso  per mezzo  della  scheda nella  quale
l'elettore  indica i  nomi dei  candidati  da eleggere.  Nel caso  di
schede recanti un  numero di voti superiore a  quello dei consiglieri
da eleggere, verranno ritenuti validi i  nomi dal primo fino a quello
corrispondente al numero di candidati da eleggere.
  2. Non e'  ammesso il voto per delega. E',  invece, ammesso il voto
per corrispondenza.
  3. Nel caso  di voto per corrispondenza l'elettore  fa pervenire al
consiglio  dell'ordine, non  piu'  tardi del  giorno  che precede  le
elezioni, la scheda  piegata in modo da non rendere  visibile il voto
espresso, in busta  chiusa sulla quale appone  la dicitura "votazione
per l'elezione del  consiglio dell'ordine di ... anno ...",  e la sua
firma autenticata nelle forme di legge. Dell'avvenuta ricezione della
scheda viene rilasciata  apposita ricevuta. Il giorno  fissato per le
elezioni il  presidente del  consiglio dell'ordine, che  ha custodito
sotto  la  propria responsabilita'  le  buste  ricevute, subito  dopo
l'apertura delle votazioni consegna al presidente del seggio le buste
contenenti le schede  di coloro che hanno  votato per corrispondenza.
Il presidente  del seggio, dato  atto a  verbale di aver  ricevuto le
buste, dopo  averne verificato e fatto  constatare l'integrita', apre
le  buste, ne  estrae le  relative  schede e,  senza dispiegarle,  le
depone nell'urna.
  4. Su  una apposita  copia dell'elenco  degli elettori  viene fatta
apporre la firma degli iscritti che hanno votato. Sullo stesso elenco
il  segretario   prende  nota   di  coloro   che  hanno   votato  per
corrispondenza.
  5. Nei  giorni fissati  per le  elezioni le  operazioni di  voto si
svolgono  per  otto  ore  consecutive. Se  le  operazioni  elettorali
debbono  essere proseguite  il giorno  successivo, il  presidente del
seggio provvede  a sigillare  l'urna e ad  assicurare la  custodia di
essa, nonche' delle schede non ancora utilizzate.