Art. 9. Votazioni 1. Il voto viene espresso per mezzo della scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati da eleggere. Nel caso di schede recanti un numero di voti superiore a quello dei consiglieri da eleggere, verranno ritenuti validi i nomi dal primo fino a quello corrispondente al numero di candidati da eleggere. 2. Non e' ammesso il voto per delega. E', invece, ammesso il voto per corrispondenza. 3. Nel caso di voto per corrispondenza l'elettore fa pervenire al consiglio dell'ordine, non piu' tardi del giorno che precede le elezioni, la scheda piegata in modo da non rendere visibile il voto espresso, in busta chiusa sulla quale appone la dicitura "votazione per l'elezione del consiglio dell'ordine di ... anno ...", e la sua firma autenticata nelle forme di legge. Dell'avvenuta ricezione della scheda viene rilasciata apposita ricevuta. Il giorno fissato per le elezioni il presidente del consiglio dell'ordine, che ha custodito sotto la propria responsabilita' le buste ricevute, subito dopo l'apertura delle votazioni consegna al presidente del seggio le buste contenenti le schede di coloro che hanno votato per corrispondenza. Il presidente del seggio, dato atto a verbale di aver ricevuto le buste, dopo averne verificato e fatto constatare l'integrita', apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna. 4. Su una apposita copia dell'elenco degli elettori viene fatta apporre la firma degli iscritti che hanno votato. Sullo stesso elenco il segretario prende nota di coloro che hanno votato per corrispondenza. 5. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di voto si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa, nonche' delle schede non ancora utilizzate.