Art. 2
                       Informativa e consenso

  1.  Dopo  il  comma  1 dell'articolo 23 della legge sono inseriti i
seguenti:
"1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita' adottato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,
sentiti  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono
individuate   modalita'   semplificate  per  le  informative  di  cui
all'articolo  10  e  per la prestazione del consenso nei confronti di
organismi  sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le
professioni   sanitarie  convenzionati  o  accreditati  dal  Servizio
sanitario nazionale, nonche' per il trattamento dei dati da parte dei
medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione  di  informative  effettuate  da  un unico soggetto, in
   particolare  da  parte  del  medico  di  medicina  generale scelto
   dall'interessato, per conto di piu' titolari di trattamento;
b) validita',  nei  confronti  di  piu'  titolari di trattamento, del
   consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di
   piu' titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di
   prestazioni  specialistiche,  alla  prescrizione  di farmaci, alla
   raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti
   da  altri  titolari,  e  alla  pluralita'  di  prestazioni mediche
   effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione  di  casi  di urgenza nei quali, anche per effetto
   delle  situazioni  indicate  nel  comma  1-ter, l'informativa e il
   consenso  possono intervenire successivamente alla richiesta della
   prestazione;
d) previsione  di  modalita' di applicazione del comma 2 del presente
   articolo  ai  professionisti  sanitari,  diversi  dai  medici, che
   intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione  di  misure volte ad assicurare che nell'organizzazione
   dei  servizi  e  delle  prestazioni  sia garantito il rispetto dei
   diritti di cui all'articolo 1.
1-ter.  Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto
dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater.  In  caso di incapacita' di agire, ovvero di impossibilita'
fisica  o  di  incapacita'  di  intendere o di volere, il consenso al
trattamento  dei  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute e'
validamente  manifestato  nei  confronti  di esercenti le professioni
sanitarie  e  di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita
legalmente  la  potesta'  ovvero  da  un  familiare,  da  un prossimo
congiunto,  da  un  convivente,  o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimori".
  2.  Nel  comma  2  dell'articolo  23  della  legge, dopo le parole:
"all'interessato" sono inserite le seguenti: "o ai soggetti di cui al
comma 1-ter".
 
           Nota all'art. 2:
            -  L'art.  23  della  citata  legge n. 675 del 1996, come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente:
            "Art.    23   (Dati inerenti   alla   salute).  -  1. Gli
          esercenti   le professioni   sanitarie e   gli    organismi
          sanitari  pubblici   possono, anche senza  l'autorizzazione
          del Garante, trattare  i dati personali idonei a   rivelare
          lo  stato  di    salute,  limitatamente  ai  dati    e alle
          operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita'
          di tutela dell'incolumita'   fisica    e    della    salute
          dell'interessato.   Se   le medesime  finalita'  riguardano
          un  terzo  o  la  collettivita',  in mancanza del  consenso
          dell'interessato,      il  trattamento  puo'  avvenire  via
          autorizzazione del Garante.
            1-bis. Con  decreto del  Ministro della  sanita' adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sentiti la Conferenza permanente   per  i  rapporti
          tra  lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento
          e    Bolzano  e  il  Garante,  sono  individuate  modalita'
          semplificate per le informative di cui all'art. 10 e per la
          prestazione  del   consenso  nei  confronti  di   organismi
          sanitari pubblici,   di    organismi    sanitari    e    di
          esercenti    le   professioni sanitarie    convenzionati  o
          accreditati  dal   Servizio   sanitario nazionale,  nonche'
          per  il  trattamento    dei  dati  da  parte  dei  medesimi
          soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
            a) previsione   di informative effettuate   da  un  unico
          soggetto,  in  particolare   da    parte   del   medico  di
          medicina  generale  scelto dall'interessato, per  conto  di
          piu' titolari di trattamento;
            b)  validita',    nei  confronti  di    piu'  titolari di
          trattamento, del consenso prestato ai  sensi dell'art.  11,
          comma  3,  per    conto di piu' titolari   di  trattamento,
          anche   con   riguardo   alla   richiesta   di  prestazioni
          specialistiche,    alla    prescrizione  di  farmaci,  alla
          raccolta di  dati    da  parte  del  medico  di    medicina
          generale,  detenuti  da    altri      titolari,    e   alla
          pluralita'    di   prestazioni   mediche effettuate  da  un
          medesimo titolare di trattamento;
            c)  identificazione di   casi di urgenza nei quali  anche
          per effetto delle  situazioni  indicate  nel  comma  1-ter,
          l'informativa    e    il  consenso    possono   intervenire
          successivamente  alla richiesta  della prestazione;
            d)    previsione   di   inodalita'   di applicazione  del
          comma  2  del presente articolo ai professionisti sanitari,
          diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti  con
          i pazienti;
            e)   previsione   di   misure  volte  ad  assicurare  che
          nell'organizzazione dei servizi  e  delle  prestazioni  sia
          garantito il rispetto dei diritti di cuti all'art. 1.
            1-ter.    Il   decreto di   cui   al  comma  1 disciplina
          anche   quanto previsto dall'art. 22,  comma  3-bis,  della
          legge.
            1-quater.  In  caso  di  incapacita'  di agire, ovvero di
          impossibilita' fisica o  di incapacita'  di intendere  o di
          volere, il  consenso al trattamento  dei  dati   idonei   a
          rivelare  lo  stato  di  salute  e' validamente  manfestato
          nei  confronti  di  esercenti le   professioni sanitarie  e
          di  organismi   sanitari, rispettivamnente, da chi esercita
          legalmenente  la potesta'  ovvero  da un  familiare,  da un
          prossimo  congiunto,  da    un  convivente,    o, in   loro
          assenza,   dal  responsabile  della  struttura  presso  cui
          dimori.
            2.  I    dati  personali  idonei a   rivelare lo stato di
          salute  possono  essere  resi  noti  all'interessato  o  ai
          soggetti  di cui al comma 1-ter solo per  il tramite  di un
          medico  designato dall'interessato  o dal titolare.
            3. L'autorizzazione di   cui al comma  1  e'  rilasciata,
          salvi  i  casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
          superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei  dati
          ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
            4. La diffusione  dei dati idonei a rivelare lo  stato di
          salute  e'  vietata,    salvo  nel    caso    in    cui sia
          necessaria  per finalita'  di prevenzione, accertamento   o
          repressione  dei  reati,   con l'osservanza delle norme che
          regolano la materia".