Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: "Per quanto non previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge,"; b) nella lettera c), tra la parola: "interessati" e la parola: "per" e' inserita la congiunzione: "e"; c) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "cbis. identificazione di casi di urgenza nei quali l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione".
Nota all'art. 3: - L'art. 17, comma 3, del citato D.Lgs. n. 135 del 1999, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "3. Per quanto non previsto dal decreto di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge, il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie e' fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera h), della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione e' condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche: a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale da parte degli incancati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto professionale; b) le modalita' di applicazione dell'art. 23, comma 2, della legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti; c) modalita' semplificate per l'informativa agli interessati e per la prestazione del loro consenso; cbis) identificazione di casi di urgenza nei quali l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta di prestazione".