Art. 3
       Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135

  1.  All'articolo  17,  comma  3,  del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: "Per quanto
   non  previsto  dal  decreto  di  cui all'articolo 23, comma 1-bis,
   della legge,";
b) nella  lettera c), tra la parola: "interessati" e la parola: "per"
   e' inserita la congiunzione: "e";
c) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
   "cbis.  identificazione di casi di urgenza nei quali l'informativa
   e  il  consenso possono intervenire successivamente alla richiesta
   della prestazione".
 
            Nota all'art. 3:
            -    L'art. 17,  comma 3,  del citato  D.Lgs. n.  135 del
          1999, come modificato dal presente decreto  legislativo  e'
          il seguente:
            "3. Per quanto  non previsto dal decreto di cui  all'art.
          23, comma 1-bis, della legge, il trattamento di dati idonei
          a  rivelare  lo  stato di salute   e la   vita sessuale  da
          parte  di    organismi  sanitari    e  di  esercenti     le
          professioni  sanitarie   e'   fatto   oggetto di   appositi
          codici di  deontologia e buona  condotta adottati ai  sensi
          dell'art.  31,  comma 1,  lettera h),  della legge    dalle
          federazioni  nazionali degli  ordini  e dei  collegi  delle
          professioni  sanitarie,  la  cui accettazione e' condizione
          essenziale per   il trattamento dei  dati  da  parte  degli
          incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:
            a)  l'impegno al rispetto di  regole di condotta analoghe
          al segreto professionale da  parte    degli  incancati  del
          trattamento    che  non  sono  tenuti in base alla legge al
          segreto professionale;
            b) le modalita' di applicazione  dell'art. 23,  comma  2,
          della  legge  ai    professionisti  sanitari,   diversi dai
          medici, che  intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
            c)  modalita'  semplificate  per     l'informativa   agli
          interessati e per la prestazione del loro consenso;
            cbis)  identificazione  di  casi  di    urgenza nei quali
          l'informativa  e  il     consenso  possono      intervenire
          successivamente  alla richiesta  di prestazione".