Art. 4
                        Prescrizioni mediche

  1.  Fermi  restando  i  casi in cui norme speciali prevedono che le
ricette   siano   rilasciate  in  forma  anonima  o  con  particolari
annotazioni,  con  decreto  del  Ministro  della sanita' da adottarsi
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito  il  Garante, sono individuati i medicinali diversi da quelli
di  cui  al  comma  2  per  la  cui  prescrizione  non  e'  richiesta
l'indicazione delle generalita' dell'interessato.
  2. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale,  del  Servizio sanitario nazionale sono redatte su apposito
modello,  approvato  con il decreto di cui al comma 1. Detto modello,
la cui utilizzazione e' obbligatoria decorsi diciotto mesi dalla data
di  entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' conformato in
modo da permettere di risalire all'identita' dell'interessato solo in
caso  di  necessita'  connesse  al  controllo della correttezza della
prescrizione,  ovvero  a fini di verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici  e  di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
  3.  I modelli di cui al comma 2 sono utilizzati entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
  4.  Nei  casi  in  cui  e'  fatto  obbligo di accertare l'identita'
dell'interessato  ai  sensi del testo unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura   e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  le  ricette  sono  conservate  separatamente  da ogni altro
documento che non ne richieda l'utilizzo.
  5.  Le ricette disciplinate dall'articolo 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono conservate
dal   farmacista   per   il  periodo  prescritto,  e  successivamente
distrutte, con modalita' atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati
contenuti nelle stesse.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il D.P.R.   9 ottobre 1990, n. 309 reca:  "Testo unico
          delle leggi in materia  di disciplina  degli stupefacenti e
          sostanze  psicotrope,   prevenzione,         cura         e
          riabilitazione      dei       relativi       stati       di
          tossicodipendenza".
            - Si riporta   il  testo  dell'art.  5  del  D.Lgs.    30
          dicembre  1992, n.   539   ("Attuazione   della   direttiva
          92/26/CEE     riguardante      la  classificazione    nelle
          forniture    dei medicinali  per uso  umano"), e successive
          modificazioni:
            "Art.  5 (Medicinali  soggetti a  prescrizione medica  da
          rinnovare volta  per  volta). -   1.   Sono   soggetti    a
          prescrizione    medica    da  rinnovare volta   per volta i
          medicinali   che,   presentando   una      o   piu'   delle
          caratteristiche     previste   dall'art.   4,   comma    1,
          possono determinare,    con   l'uso    continuato,    stati
          tossici     o       possono  comportare,  comunque,  rischi
          particolarmente elevati per la salute.
            2.  I    medicinali  di  cui   al comma 1 devono   recare
          sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello  stesso,  sul
          condizionamento primario la frase   ''Da  vendersi   dietro
          presentazione    di  ricetta   medica utilizzabile una sola
          volta''.
            3. Le  ricette mediche  relative ai  medicinali di    cui
          al   comma 1 hanno validita' limitata a dieci  giorni; esse
          devono essere ritirate dal  farmacista,  che  e'  tenuto  a
          conservarle   per   sei   mesi,  qualora  non  le  consegni
          all'autorita' competente  per il   rimborso del   prezzo  a
          carico del Servizio sanitario nazionale.
            4.    Il   medico e'  tenuto  ad  indicare  sulla ricetta
          relativa  a medicinali disciplinati dal presente articolo:
            a) il nome e il cognome  del paziente; nei  casi  in  cui
          disposizioni   di      carattere   speciale     esigono  la
          riservatezza dei    trattamenti,  le  indicazioni    devono
          essere  limitate  alle iniziali  del  nome e  del cognome.
            5.  La  ricetta  priva degli elementi  di cui al comma 4,
          ovvero priva della data e della firma del  medico,  non  ha
          validita'.
            6.  Il  farmacista che vende   un medicinale disciplinato
          dal  presente  articolo  senza  presentazione  di   ricetta
          medica o su presentazione di ricetta priva  di validita' e'
          soggetto   alla sanzione amministrativa da L.  500.000 a L.
          3.000.000.    L'autorita'  amministrativa  competente  puo'
          ordinare  la    chiusura  della farmacia per un periodo  di
          tempo da quindici a trenta giorni.
            7. Il   medico che prescrive un   medicinale  di  cui  al
          comma  1  senza attenersi alle modalita' di cui al  comma 4
          e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L.
          1.800.000".