Art. 4 Prescrizioni mediche 1. Fermi restando i casi in cui norme speciali prevedono che le ricette siano rilasciate in forma anonima o con particolari annotazioni, con decreto del Ministro della sanita' da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante, sono individuati i medicinali diversi da quelli di cui al comma 2 per la cui prescrizione non e' richiesta l'indicazione delle generalita' dell'interessato. 2. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte su apposito modello, approvato con il decreto di cui al comma 1. Detto modello, la cui utilizzazione e' obbligatoria decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' conformato in modo da permettere di risalire all'identita' dell'interessato solo in caso di necessita' connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. 3. I modelli di cui al comma 2 sono utilizzati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 4. Nei casi in cui e' fatto obbligo di accertare l'identita' dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richieda l'utilizzo. 5. Le ricette disciplinate dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono conservate dal farmacista per il periodo prescritto, e successivamente distrutte, con modalita' atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati contenuti nelle stesse.
Note all'art. 4: - Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 reca: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". - Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539 ("Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nelle forniture dei medicinali per uso umano"), e successive modificazioni: "Art. 5 (Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta). - 1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o piu' delle caratteristiche previste dall'art. 4, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute. 2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul condizionamento primario la frase ''Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta''. 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validita' limitata a dieci giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che e' tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorita' competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. 4. Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo: a) il nome e il cognome del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, le indicazioni devono essere limitate alle iniziali del nome e del cognome. 5. La ricetta priva degli elementi di cui al comma 4, ovvero priva della data e della firma del medico, non ha validita'. 6. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato dal presente articolo senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni. 7. Il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 senza attenersi alle modalita' di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000".