Art. 5
                  Ricerca medica ed epidemiologica

  1. Per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico
o  epidemiologico,  il  consenso  dell'interessato  non e' necessario
qualora  la ricerca sia prevista da un'espressa previsione di legge o
rientri  nel  programma  di  ricerca  biomedica  o  sanitaria  di cui
all'articolo  12-bis  del  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2.  In  caso  di  esercizio  dei  diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo  13  della legge nei riguardi dei trattamenti di cui al
comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati
sono annotati senza modificare questi ultimi, qualora il risultato di
tali operazioni non produca effetti significativi sul risultato della
ricerca.
  3.  Resta  fermo  quanto  previsto  per  la ricerca scientifica dai
decreti  legislativi  emanati  in  attuazione della legge 31 dicembre
1996, n. 676.
 
           Note all'art. 5:
            -    Si riporta   il testo  dell'art. 12-bis  della legge
          30 dicembre 1992,  n.    502,   recante   "Riordino   della
          disciplina    in    materia  sanitaria, a norma dell'art. 1
          della  legge 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato  dal
          D.Lgs.  19  giugno  1999,  n.  229,  recante  "Norme per la
          razionalizzazione  del  Servizio   sanitano  nazionale,   a
          norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419":
            "Art.   12-bis  (Ricerca  sanitaria).  -  1.  La  ricerca
          sanitaria risponde al fabbisogno  conoscitivo  e  operativo
          del  Servizio  sanitario  nazionale e ai suoi obiettivi  di
          salute, individuato con un apposito  programma  di  ricerca
          previsto dal Piano sanitario nazionale.
            2.    Il  Piano    sanitario  nazionale    definisce, con
          riferimento  alle  esigenze    del     Servizio   sanitario
          nazionale   e   tenendo conto  degli obiettivi definiti nel
          programma nazionale per la  ricerca    di  cui  al  decreto
          legislativo  5  giugno  1998,  n.    204, gli obiettivi e i
          settori principali della   ricerca del  Servizio  sanitario
          nazionale, alla cui coerente   realizzazione   contribuisce
          la   comunita'   scientifica nazionale.
            3.  Il  Ministero  della  sanita', sentita la commissione
          nazionale per la  ricerca  sanitaria, di  cui  all'art.  2,
          comma 7,  del  decreto legislativo 30  giugno 1993, n.  266
          elabora il  programma    di  ricerca  sanitaria  e  propone
          iniziative  da  inserire nella programmazione della ricerca
          scientifica nazionale, di  cui  al  decreto  legislativo  5
          giugno   1998,   n.   204,   e  nei  programmi  di  ricerca
          internazionali e comunitari.  Il programma e' adottato  dal
          Ministro   della   sanita',   d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e  le
          province  autonome di  Trento e di Bolzano, entro sei  mesi
          dalla data di   entrata in   vigore del    piano  sanitario
          nazionale,  ha   validita' triennale ed e' finanziato dalla
          quota di cui all'art. 12, comma 2.
             4. Il programma di ricerca sanitaria:
            a)   individua     gli  obiettivi     prioritari  per  il
          miglioramento dello stato di salute della popolazione;
            b)   favorisce la   sperimentazione   di    modalita'  di
          funzionamento,  gestione  e    organizzazione dei   servizi
          sanitari nonche'  di pratiche cliniche e   assistenziali  e
          individua    gli  strumenti di   verifica del loro  impatto
          sullo  stato  di   salute   della   popolazione   e   degli
          utilizzatori dei servizi;
            c)      individua   gli     strumenti    di   valutazione
          dell'efficacia, dell'appropriatezza  e    della  congruita'
          economica  delle    procedure  e degli interventi, anche in
          considerazione  di  analoghe  sperimentazioni  avviate   da
          agenzie  internazionali  e con particolare riferimento agli
          interventi   e alle   procedure prive   di  una    adeguata
          valutazione  di efficacia;
            d)  favorisce  la  ricerca e   la sperimentazione volte a
          migliorare  la  integrazione  multiprofessionale     e   la
          continuita'    assistenziale, con particolare   riferimento
          alle  prestazioni sociosanitarie   ad elevata  integrazione
          sanitaria;
            e)  favorisce  la  ricerca e   la sperimentazione volta a
          migliorare la comunicazione  con i   cittadini e   con  gli
          utilizzatori   dei      servizi  sanitari     a  promuovere
          l'informazione corretta  e sistematica  degli utenti  e  la
          loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
            f)   favorisce   la ricerca  e  la  sperimentazione degli
          interventi appropriati per la  implementazione delle  linee
          guida   e dei relativi percorsi diagnosticoterapeutici, per
          l'autovalutazione dell'attivita'  degli    operatori,    la
          verifica   e  il  monitoraggio  dei  risultati conseguiti.
            5.  Il  programma  di ricerca sanitaria si articola nelle
          attivita' di ricerca corrente  e di   ricerca  finalizzata.
          La  ricerca    corrente  e'  attuata  tramite    i progetti
          istituzionali degli  organismi di ricerca di cui  al  comma
          seguente    nell'ambito  degli  indirizzi    del  programma
          nazionale,  approvati    dal  Ministro    della    sanita'.
          La    ricerca  finalizzata  attua gli obiettivi prioritari,
          biomedici e sanitari, del piano   sanitario  nazionale.   I
          progetti     di   ricerca      biomedica  finalizzata  sono
          approvati dal  Ministro della sanita',  di concerto con  il
          Ministro   dell'universita'   e della  ricerca  scientifica
          e   tecnologica,   allo   scopo   di   favorire   il   loro
          coordinamento.
            6.  Le  attivita'  di ricerca corrente e finalizzata sono
          svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore  di  sanita',
          dall'Istituto   superiore  per     la  prevenzione    e  la
          sicurezza  sul    lavoro,  dall'Agenzia    per  i   servizi
          sanitari  regionali,   dagli  istituti di  ricovero  e cura
          a carattere  scientifico, pubblici   e   privati    nonche'
          dagli      istituti   zooprofilattici   sperimentali.  Alla
          realizzazione dei progetti possono concorrere,  sulla  base
          di   specifici   accordi,   contratti   o  convenzioni,  le
          universita',  il Consiglio   nazionale delle    ricerche  e
          gli  altri enti   di ricerca  pubblici  e privati,  nonche'
          imprese pubbliche  e private.
            7.  Per  l'attuazione  del  programma  il Ministero della
          sanita', anche su  iniziativa  degli  organismi  di ricerca
          nazionali,  propone  al Ministero per  l'universita'  e  la
          ricerca  scientifica  e tecnologica e agli  altri Ministeri
          interessati  le aree  di  ricerca biomedica  e sanitaria di
          interesse comune,  concordandone l'oggetto, le modalita' di
          finanziamento e  i  criteri di  valutazione  dei  risultati
          delle ricerche.
            8.    Il Ministero   della sanita',  nell'esercizio della
          funzione  di  vigilanza  sull'attuazione    del   programma
          nazionale,     si         avvale    della    collaborazione
          tecnicoscientifica della    Commissione  nazionale  per  la
          ricerca  sanitaria  di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
          legislativo 30  giugno  1993,  n.   266, degli    organismi
          tecnicoscientifici   del Servizio  sanitario   nazionale  e
          delle    regioni,      sulla    base    di  metodologie  di
          accreditamento  qualitativo,  anche al fine di garantire la
          qualita' e  la  indipendenza  del processo  di  valutazione
          e  di selezione dei progetti di ricerca.
            9.  Anche ai  fini di  cui   al comma   1 del    presente
          articolo,   le regioni e  le province autonome  di Trento e
          di     Bolzano  disciplinano   l'organizzazione      e   il
          funzionamento    dei    comitati  etici    istituiti presso
          ciascuna    azienda  sanitaria  ai  sensi     dei   decreti
          ministeriali  15  luglio  1997,   pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  18 agosto 1997, n.   191, e   18  marzo    1998,
          pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale   28 maggio 1998, n.
          122, tenendo   conto  delle  indicazioni  e  dei  requisiti
          minimi    di cui   ai   predetti  decreti e  istituendo  un
          registro   dei comitati etici operanti  nei  propri  ambiti
          territoriali.
            10.  Presso il  Ministero della  sanita' e'  istituito il
          Comitato   etico  nazionale  per  la  ricerca    e  per  le
          sperimentazioni cliniche. Il Comitato:
            a) segnala, su richiesta della commissione per la ricerca
          sanitaria ovvero di altri  organi o strutture del Ministero
          della  sanita' o di altre  pubbliche amministrazioni,    le
          conseguenze    sotto  il    profilo  etico  dei progetti di
          ricerca biomedica e sanitaria;
            b) comunica  a organi  o strutture del   Ministero  della
          sanita'  le  priorita' di interesse dei progetti di ricerca
          biomedica e sanitaria;
            c)   coordina  le    valutazioni    eticoscientifiche  di
          sperimentazioni   cliniche   multicentriche   di  rilevante
          interesse  nazionale,  relative  a  medicinali     o      a
          dispositivi    medici,    su    specifica   richiesta   del
          Ministro della sanita';
            d)  esprime parere  su ogni  questione tecnicoscientifica
          ed etica concernente  la materia  della  ricerca di  cui al
          comma  1 e  della sperimentazione clinica  dei medicinali e
          dei   dispositivi  medici  che  gli  venga  sottoposta  dal
          Ministro della sanita'.
            11.     Le    regioni    formulano    proposte  per    la
          predisposizione  del programma di ricerca  sanitaria di cui
          al  presente articolo, possono assumere la  responsabilita'
          della realizzazione di   singoli progetti finalizzati,    e
          assicurano    il    monitoraggio   sulla applicazione   dei
          conseguenti risultati nell'ambito  del  Servizio  sanitario
          regionale".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge n.
          675/1996:
            "Art.  13    (Diritti  dell'interessato).   -   1.     In
          relazione    al trattamento di dati personali l'interessato
          ha diritto:
            a)   di conoscere,    mediante    accesso  gratuito    al
          registro  di    cui  all'art.  31,  comma  1, lettera   a),
          l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
            b)  di essere  informato su  quanto indicato  all'art. 7,
          comma 4, lettere a) , b) e h);
            c)   di ottenere,    a  cura    del    titolare  o    del
          responsabile,  senza ritardo:
            1)    la  conferma    dell'esistenza  o    meno   di dati
          personali che   lo  riguardano,  anche    se  non    ancora
          registrati,  e la  comunicazione in forma intellegibile dei
          medesimi  dati  e della  loro origine, nonche' della logica
          e delle  finalita' su  cui si   basa il    trattamento;  la
          richiesta  puo'   essere rinnovata,   salva l'esistenza  di
          giustificati motivi, con intervallo non minore  di  novanta
          giorni;
            2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
          il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione di   legge,
          compresi quelli di cui non e' necessaria  la  conservazione
          in  relazione    agli  scopi  per i quali i dati sono stati
          raccolti o successivamente trattati;
            3)  l'aggiornamento, la  rettificazione  ovvero,  qualora
          vi  abbia interesse, l'integrazione dei dati;
            4) l'attestazione che  le operazioni di cui ai numeri  2)
          e 3) sono state  portate  a  conoscenza,  anche per  quanto
          riguarda  il  loro contenuto, di coloro  ai  quali  i  dati
          sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il  caso in cui
          tale  adempimento  si  riveli    impossibile  o comporti un
          impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato rispetto al
          diritto tutelato;
            d)  di opporsi,  in   tutto o   in parte,   per    motivi
          legittimi,  al trattamento  dei   dati  personali   che  lo
          riguardano,      ancorche'   pertinenti  allo  scopo  della
          raccolta;
            e)  di  opporsi, in  tutto  o  in  parte,  al trattamento
          di  dati personali  che   lo   riguardano,    previsto    a
          fini    di    informazione  commerciale   o   di invio   di
          materiale  pubblicitario o   di   vendita diretta    ovvero
          per    il   compimento   di ricerche   di   mercato   o  di
          comunicazione   commerciale   interattiva   e  di    essere
          informato   dal titolare,  non oltre  il  momento in  cui i
          dati  sono comunicati   o diffusi,  della  possibilita'  di
          esercitare gratuitamente tale diritto.
            2.  Per   ciascuna richiesta di  cui al comma  1, lettera
          e),  n. 1), puo'   essere   chiesto   all'interessato,  ove
          non    risulti   confermata l'esistenza   di dati   che  lo
          riguardano,  un  contributo spese,  non superiore ai  costi
          effettivamente  sopportati, secondo le modalita' ed entro i
          limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33,  comma
          3.
            3.   I  diritti  di  cui  al comma  1  riferiti  ai  dati
          personali  concernenti  persone  decedute  possono   essere
          esercitati da chiunque vi abbia interesse.
            4.   Nell'esercizio  dei  diritti  di  cui  al  comma  1,
          l'interessato puo' conferire,   per  iscritto,    delega  o
          procura a  persone fisiche  o ad associazioni.
            5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
          esercenti la  professione  di  giornalista,   limitatamente
          alla  fonte  della notizia".
            - In relazione alla citata legge n. 676 del 1996, vedi la
          nota alle premesse.